Ordinanza n. 298 del 1996

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ORDINANZA N. 298

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Girardo Enzo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Girardo Enzo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l'avv.to Ignazio Serra per Girardo Enzo e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento penale per truffa militare a danno dell'amministrazione militare (art. 234, secondo comma, numero 1, cod. pen. mil. di pace), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza emessa il 14 novembre 1995, pervenuta a questa Corte il 12 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia);

che la detta disposizione, nel concedere amnistia per il reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (previsto dall'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice penale) omettendo l'ipotesi della truffa militare a danno dell'amministrazione militare, ad avviso del giudice remittente sarebbe irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata: inammissibile, per errata interpretazione della disposizione denunciata, qualora si ritenga, in conformità ad una pronuncia della Corte di cassazione, che la norma del decreto di amnistia la quale include fra i reati amnistiabili la truffa comune a danno dello Stato si applichi anche alla truffa militare a danno dell'amministrazione militare; infondata, se si muova dalla premessa del giudice a quo, in quanto sarebbe giustificato il maggior rigore nei confronti della condotta fraudolenta posta in essere dal militare;

che si è costituito l'imputato nel giudizio a quo, chiedendo in via principale che la questione sia dichiarata non fondata sul presupposto della applicabilità dell'amnistia anche ai reati militari; in subordine, ove si dovesse ritenere inapplicabile l'amnistia al reato di truffa militare aggravata, che la norma denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede quell'ipotesi criminosa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 75 del 1990, è concessa amnistia "per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni", e dunque anche per ogni reato militare compreso entro tale limite di pena edittale massima;

che fra i reati amnistiabili è pertanto incluso anche il reato di truffa militare, per il quale l'art. 234, primo comma, del codice penale militare di pace prevede una pena base massima di tre anni di reclusione militare;

che la truffa militare a danno dell'amministrazione militare, prevista dall'art. 234, secondo comma, numero 1, cod. pen. mil. di pace, costituisce una ipotesi di reato aggravato (da aggravante "speciale") del reato di truffa militare e non un reato autonomo (cfr. Cass. pen. 22 febbraio 1991, n. 2272, De Rosa);

che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 75, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, nel caso di concorso delle attenuanti comuni del danno o del lucro di speciale tenuità, e del risarcimento del danno, con circostanze aggravanti "di qualsiasi specie" -- salve alcune eccezioni -- si tiene conto soltanto delle prime, con conseguente determinazione della pena applicabile in misura rientrante nei limiti della pena base massima che, nel caso del reato di truffa militare, comporta l'applicabilità dell'amnistia;

che, sempre ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 75 del 1990, ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata anche in via preliminare dal giudice;

che l'autorità remittente non ha in alcun modo motivato circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della mancata previsione della truffa militare aggravata nell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4, del decreto di amnistia, in relazione alla possibilità di applicare, a seguito del computo della pena effettuato alla stregua dell'art. 4, la previsione generale di concessione dell'amnistia contenuta nel citato comma 1, lettera a), dello stesso decreto;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integra- tive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.