ORDINANZA N. 286
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 7 marzo 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, il 29 febbraio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, il 24 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Terni, il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, il 28 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovigo, il 23 febbraio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto e il 25 marzo 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto, rispettivamente iscritte ai nn. 399, 408, 421, 438, 444, 449 e 486 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 20, 21 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, con ordinanza del 7 marzo 1996 (R.O. 399 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 29 febbraio 1996 (R.O. 408 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Terni, con ordinanza del 24 gennaio 1996 (R.O. 421 del 1996); la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 1996 (R.O. 438 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 28 gennaio 1996 (R.O. 444 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 23 febbraio 1996 (R.O. 449 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 25 marzo 1996 (R.O. 486 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, sul rilievo del verificarsi, in tale caso, di una duplice valutazione sul merito della responsabilità dell'imputato, da parte dello stesso giudice, con conseguente lesione della garanzia di imparzialità di questi.
CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione prospettano identiche questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato (capo a) del dispositivo della sentenza richiamata);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai Giudici per le indagini preliminari presso le Preture circondariali di Roma e Terni, dai Giudici per le indagini preliminari presso i Tribunali di Forlì, Rovigo, Taranto e Rovereto e dalla Corte d'appello di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.