Ordinanza n. 280 del 1996

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ORDINANZA N. 280

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1995 dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila nel procedimento penale a carico di D.V., iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

RITENUTO che il Tribunale per i minorenni de L'Aquila, con ordinanza del 27 settembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato, in sede di giudizio di convalida dell'arresto, la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, individuando nella valutazione compiuta ai fini della decisione sulla misura un pregiudizio idoneo a compromettere l'imparzialità del successivo giudizio di merito e richiamando, al riguardo, la sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale.

CONSIDERATO che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata, con statuizione conseguenziale a quella principale (relativa alla incompatibilità del giudice che abbia disposto una misura cautelare personale a celebrare il giudizio di merito), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato una richiesta di applicazione (ovvero di modifica, sostituzione o revoca) di una misura cautelare personale (capo c) della sentenza n. 155 del 1996 citata);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti dalla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.