Sentenza n. 257 del 1996

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SENTENZA N. 257

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1995 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento civile vertente tra Carmelina Parisi ed Esterina Volpe Salute, iscritta al n. 935 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. -- Nel corso di un giudizio nel quale la parte attrice aveva chiesto che venisse disposto con urgenza accertamento tecnico medico-legale per verificare lo stato bio-psichico della parte convenuta, alla quale aveva fatto offerta reale di prestazioni assistenziali in adempimento di obblighi derivanti da una donazione gravata da tale onere, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona della controparte rispetto a quella richiedente, qualora la prima vi consenta.

La disposizione denunciata prevede che chi ha urgenza di far verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere al giudice che sarebbe competente per la causa di merito che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'interpretazione dominante dell'art. 696 cod. proc. civ. ha escluso l'ammissibilità dell'accertamento tecnico o dell'ispezione giudiziale preventiva sulla persona umana. Ma questa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente di disporre l'accertamento o l'ispezione sulla persona dell'istante, che ne abbia fatto volontariamente richiesta (sentenza n. 471 del 1990).

Il Pretore ritiene che lo stesso principio debba valere anche per l'esperibilità dell'accertamento tecnico sulla persona della controparte, rispetto a quella istante. Anch'essa, difatti, può autodeterminarsi in ordine ad interventi sul proprio corpo, sempre che il mezzo istruttorio sia assunto salvaguardando la dignità della persona umana, in relazione a quanto prevede l'art. 32, secondo comma, della Costituzione.

L'estensione dell'ammissibilità dell'accertamento tecnico garantirebbe il rispetto del diritto di agire in giudizio e del principio, compreso nella garanzia del diritto di difesa, di "parità delle armi" tra le parti nel processo (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

La questione di legittimità costituzionale è considerata dal Pretore di Salerno pregiudiziale rispetto al giudizio principale, giacché dalla soluzione di essa dipende l'ammissibilità dell'istanza proposta per l'accertamento tecnico preventivo, da effettuare sulla persona della controparte.

2. -- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

L'Avvocatura richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 471 del 1990) che ammette l'accertamento tecnico preventivo sulla persona, ma sul presupposto dell'adesione dell'istante, che è condizione per l'adozione del provvedimento. Non risultando che la parte convenuta nel giudizio principale, che si chiede di sottoporre ad accertamento tecnico preventivo, abbia manifestato la propria adesione, vale a dire il consenso espresso in modo non equivoco, mancherebbe un presupposto necessario per disporre questo mezzo istruttorio e, quindi, difetterebbe la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

In subordine l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. -- Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, che disciplina l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale come mezzi di istruzione preventiva. Il giudice rimettente ritiene che tale disposizione -- nella parte in cui non consente di disporre tale mezzo di prova anche sulla persona della controparte, rispetto a quella che ne fa richiesta, qualora la prima vi consenta -- sia in contrasto con il diritto di agire e con la parità delle parti nel processo (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione), essendo invece tale prova ammessa sulla persona di chi ne fa istanza.

2. -- L'eccezione di inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato, non è fondata.

Non è difatti necessario, perché la questione sia rilevante nel giudizio principale, che la parte nei cui confronti è stata proposta l'istanza di accertamento tecnico preventivo abbia già manifestato adesione all'accertamento da effettuare sulla propria persona. Nell'ordine logico che il giudice ritiene di dover dare alle questioni sottoposte al suo giudizio -- e che, in quanto plausibile, non è suscettibile di sindacato in questa sede (da ultimo sentenze n. 412 del 1995 e n. 213 del 1994) -- l'esperibilità di tale atto di istruzione preventiva su persona diversa da chi lo richiede, e quindi la valutazione della proponibilità della relativa istanza, precede la verifica delle condizioni necessarie perché il richiesto accertamento tecnico possa essere disposto o eseguito.

3. -- Nel merito la questione è fondata.

L'interpretazione consolidata escludeva che l'art. 696 cod. proc. civ. consentisse l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale oltre che su cose e luoghi, come è espressamente previsto, anche su persone. Secondo questo orientamento, per un verso, sarebbe incompatibile con la natura del provvedimento sottoporre la persona ad un accertamento possibile solo attraverso l'esercizio di un'azione; per altro verso, la persona umana non potrebbe essere in alcun modo assimilata alle cose ed ai luoghi, menzionati dall'art. 696 cod. proc. civ. Non sono, tuttavia, mancate interpretazioni diverse da parte autorevole della dottrina, orientata ad ammettere che anche la persona possa, ricorrendone le condizioni, essere sottoposta, anticipatamente rispetto al giudizio, a quelle osservazioni che più tardi non sarebbero utili o possibili.

Ma di fronte alla norma, quale si è effettivamente affermata nell'esperienza giuridica, che non ammetteva l'accertamento tecnico preventivo sulla persona, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consentiva di disporre tale accertamento o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante (sentenza n. 471 del 1990). Difatti, se non si riconoscesse il diritto del soggetto all'accertamento tecnico preventivo di un proprio stato fisico (allora richiesto nella prospettiva di un'azione di risarcimento), si limiterebbe la possibilità di soddisfare l'onere della prova, ledendo il diritto di azione garantito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione. Né l'ammissione dell'accertamento sul proprio corpo, non basato su atti coercitivi bensì volontariamente richiesto dalla persona, configura in alcun modo una lesione della libertà personale, la cui inviolabilità è garantita dall'art. 13 della Costituzione.

Gli stessi principi devono valere nel caso in cui l'accertamento sia richiesto dall'istante nei confronti di altra persona, essendo anche in questo caso in gioco la possibilità di esercitare il diritto alla prova in condizione di eguaglianza con l'altra parte del giudizio. Tuttavia, perché possa essere adottato dal giudice il provvedimento che dispone l'accertamento o l'ispezione, è necessaria la libera manifestazione di volontà della parte che consente di sottoporre il proprio corpo ad accertamento o ispezione. Tale volontà non può essere, in questo caso, dedotta dalla presentazione dell'istanza, che è formulata da persona diversa da quella da sottoporre all'accertamento. Il consenso liberamente manifestato rispetto a questo atto di istruzione sulla persona, deve essere quindi acquisito dal giudice prima dell'emissione del provvedimento, condizionandone l'adozione e non la sola esecuzione, sicché dall'eventuale diniego, manifestato in questa fase cautelare ed anticipata rispetto all'eventuale giudizio, non può essere tratto alcun elemento di valutazione probatoria.

Ammessa la possibilità di accertamento o di ispezione sul corpo della persona, il contenuto dell'attività da porre in essere non si sottrae agli altri limiti ad essa propri, necessari per rispettare la dignità e l'inviolabilità della persona umana (sentenza n. 238 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.