Sentenza n. 234 del 1996

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SENTENZA N. 234

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1995 dal Pretore di Savona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Angelo D'Agostini ed altri e l'INPS, iscritta al n. 910 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. -- Con ordinanza emessa il 25 settembre 1995 nel corso di un giudizio promosso da Angelo D'Agostini e da altri novantacinque soci della compagnia portuale "P. Rebagliati" di Savona per ottenere il riconoscimento, ai fini contributivi e previdenziali, dell'intero periodo di iscrizione in elenchi di lavoratori occasionali, dai quali attingere di volta in volta per l'impiego temporaneo, il Pretore di Savona ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione che, per il prepensionamento, disciplina il riscatto del periodo di così detto "occasionalato".

Il Pretore ritiene che l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, possa essere in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La disposizione denunciata consente ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, i quali non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di "occasionalato", senza onere per lo Stato.

Lo stesso beneficio non è, invece, attribuito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali che, come i ricorrenti, hanno maturato i requisiti minimi per essere ammessi al pensionamento anticipato. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il giudice rimettente ritiene che la omessa estensione a questi ultimi del medesimo beneficio possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori, tanto più che sarebbero privilegiati quanti hanno un minor numero di anni di servizio rispetto a quanti hanno maggiore anzianità lavorativa. Possedere o meno i requisiti per il pensionamento anticipato non potrebbe costituire ragione di legittima discriminazione rispetto al recupero ed all'accreditamento di marche contributive relative ad un medesimo periodo di disponibilità al lavoro.

Il Pretore di Savona ritiene, inoltre, che la mancata attribuzione della facoltà di riscattare il periodo di "occasionalato" anche a coloro che hanno già maturato l'anzianità di servizio richiesta per il pensionamento anticipato, in modo da consentire ad essi di incrementare il periodo contributivo e la conseguente misura del trattamento pensionistico, sia in contrasto con il diritto ad avere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia (art. 38 della Costituzione).

2. -- Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

L'Istituto considera che il recupero volontario del periodo di così detto "occasionalato" è ammesso in via del tutto eccezionale, solo per agevolare il pensionamento anticipato dei lavoratori del settore, i quali, senza il riscatto di quel periodo, non potrebbero beneficiare del prepensionamento; mentre i lavoratori più anziani non avrebbero bisogno di tale recupero per conseguire il pensionamento anticipato che, anche senza ulteriori benefici, li avvantaggia. Tenuto conto della natura particolare del prepensionamento, non sarebbe, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione.

L'INPS ritiene, inoltre, che non sia neppure configurabile una violazione dell'art. 38 della Costituzione, le cui finalità sono garantite proprio consentendo il pensionamento anticipato, mentre eventuali differenze che incidono sulla misura della prestazione sarebbero rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore.

3. -- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la possibilità di recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di "occasionalato", prevista per i lavoratori delle compagnie portuali che non hanno maturato i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, e la mancata attribuzione di questo beneficio anche a coloro che, a quella data, hanno maturato i requisiti per il prepensionamento, non determinerebbero una illegittima disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori. La diversità delle situazioni soggettive sarebbe nei fatti, dipendendo dalla maturazione o meno di una determinata anzianità entro la data fissata dal legislatore, il quale, usando del potere discrezionale che gli compete, si sarebbe limitato ad introdurre un'ulteriore e diversa facoltà per quanti altrimenti non avrebbero potuto usufruire del prepensionamento.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe violato neppure l'art. 38 della Costituzione. Il principio che impone di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita, non escluderebbe, difatti, che il legislatore possa prendere in considerazione esigenze considerate più meritevoli di tutela rispetto ad altre.

4. -- In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura ha depositato una memoria per precisare le proprie argomentazioni.

L'Avvocatura ricorda, anzitutto, che l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 6 del 1990 proroga la facoltà di accedere al beneficio del prepensionamento, già previsto dal decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, stabilendo quali requisiti l'età superiore a 52 anni per gli uomini ed a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione, oppure il possesso di almeno 27 anni di contribuzione effettiva. Si tratta di una misura del tutto speciale e temporanea, non equiparabile all'ordinario trattamento pensionistico e collegata all'emergenza sociale connessa alla fuoriuscita dei lavoratori dal circuito produttivo.

Il prepensionamento, inoltre, concretizza una facoltà di scelta del lavoratore e non lede il principio di eguaglianza, che presuppone parità di trattamento in condizioni analoghe: mentre, in questo caso, si è in presenza di una disciplina speciale, di sostegno per situazioni specifiche di oggettiva e grave difficoltà.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe neppure violato l'art. 38 della Costituzione, in quanto la condizione fondamentale dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento sarebbe comunque assicurata dalla sussistenza del requisito minimo per l'ammissione al beneficio. La concessione di agevolazioni solo a coloro che non hanno raggiunto il requisito minimo per il pensionamento anticipato, sarebbe, infine, coerente con il sistema di garanzie approntate dall'ordinamento, che tiene anche conto della esiguità delle disponibilità finanziarie.

Considerato in diritto

1. -- La questione di legittimità costituzionale concerne la disciplina dei benefici concessi dall'art. 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali e ne investe il comma 8-bis, aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1990, n. 58, che consente ai lavoratori, i quali non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di "occasionalato".

Il Pretore di Savona ritiene che questa disposizione, nella parte in cui non prevede il recupero contributivo di tale periodo anche per i lavoratori che alla stessa data hanno già maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, possa essere in contrasto: a) con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), attribuendo la facoltà di riscatto ai lavoratori che vantano un minor numero di anni di servizio e non riconoscendo la stessa facoltà agli altri lavoratori collocati in pensione anticipatamente; b) con il diritto dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia (art. 38 della Costituzione), giacché non sarebbe possibile incrementare il periodo contributivo, e quindi il trattamento pensionistico, mediante il riscatto del periodo di "occasionalato".

2. -- La questione non è fondata.

Con riferimento al principio di eguaglianza, la comparazione delle posizioni, indicate per il raffronto dal giudice rimettente, richiede la ricognizione preliminare del contenuto, delle finalità e delle modalità del recupero facoltativo di periodi eccezionalmente considerati come lavorativi, ma altrimenti non assoggettabili al versamento di contributi previdenziali e quindi non computabili ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.

La disposizione sottoposta a verifica di legittimità costituzionale si inserisce nell'ambito di misure di risanamento della gestione dei porti e di adeguamento delle dotazioni organiche del personale alle effettive necessità dei traffici marittimi. Questo obiettivo viene perseguito agevolando il pensionamento anticipato di lavoratori appartenenti a categorie e qualifiche per le quali siano accertate eccedenze rispetto ai progetti di riorganizzazione.

Il sistema del pensionamento anticipato, prefigurato dal legislatore, è caratterizzato sia dalla delimitazione della fascia di lavoratori legittimati ad avvalersene, in relazione all'età ed all'anzianità contributiva effettiva, sia dalla volontarietà e dalla non automatica concessione dello stesso. E' necessario, difatti, che i lavoratori interessati ne facciano domanda, e la loro ammissione al pensionamento anticipato può essere disposta solo nei limiti del contingente determinato per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge, seguendo una graduatoria che tiene conto dell'età e dell'anzianità contributiva di chi ha presentato domanda.

Il prepensionamento è, per più aspetti, incentivato. Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico è attribuito un aumento figurativo dell'anzianità contributiva per un periodo che copre, sino al massimo di otto anni, la differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai registri dei lavoratori portuali e quella di raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio, ovvero di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Inoltre, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, sono riconosciuti contributi figurativi per i periodi di servizio militare e di cassa integrazione guadagni.

In questo contesto l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 6 del 1990 attribuisce ai lavoratori portuali, che altrimenti, al 31 dicembre 1992, non avrebbero maturato i requisiti di anzianità contributiva effettiva necessari per chiedere il prepensionamento, la facoltà di recuperare volontariamente le marche contributive del periodo di "occasionalato". Si consente così di considerare, ai fini dell'anzianità contributiva richiesta per il prepensionamento, non solo i periodi di effettivo impiego, sia pure temporaneo, ma l'intero periodo di inclusione in elenchi di lavoratori occasionali, non iscritti nei registri dei lavoratori portuali, elenchi ai quali tuttavia di volta in volta si poteva attingere quando i lavoratori iscritti nei registri non erano sufficienti per eseguire le operazioni portuali (art. 194 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche).

La facoltà di recupero contributivo del periodo di disponibilità per l'impiego temporaneo nel lavoro portuale costituisce, quindi, una eccezione alla regola generale della corrispondenza tra contributi e periodi di effettivo lavoro; eccezione giustificata dalla finalità di ridurre l'esubero di lavoratori portuali, permettendo l'inserimento nelle graduatorie previste per il pensionamento anticipato anche di quelli che altrimenti, in mancanza del requisito del periodo contributivo minimo, non potrebbero essere collocati in pensione.

Diversa è la situazione di chi può già contare su di una anzianità lavorativa e contributiva che consente di accedere al prepensionamento. In questo caso non è necessaria, per il raggiungimento delle finalità previste dal legislatore, l'integrazione contributiva che permette, mediante il riscatto, di considerare come effettivamente lavorativo il periodo di "occasionalato".

La diversità di situazioni costituisce un elemento di non irragionevole differenziazione della disciplina normativa, considerando che dal riscatto del periodo di "occasionalato", secondo le finalità previste dalla legge, non discende l'attribuzione di un vantaggio ulteriore rispetto a quello costituito dal recupero contributivo nei limiti in cui sia necessario per raggiungere l'anzianità prevista per il prepensionamento. Difatti l'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge n. 6 del 1990, pur non enunciando esplicitamente tale limitazione, la presuppone secondo quanto è dato ricavare da una interpretazione basata sulla ratio della disposizione e legata al sistema normativo nel quale la stessa è inserita. Il collegamento funzionale, che la disposizione enuncia, del recupero di periodi figurativi al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti, e la finalità di tale recupero, orientano l'interpretazione nel senso che il periodo di "occasionalato" sia riscattabile solo nei limiti necessari al raggiungimento dei requisiti per il prepensionamento. A tale interpretazione non è di ostacolo, in assenza di una diversa e consolidata interpretazione giurisprudenziale, una prassi amministrativa volta a consentire il recupero dell'intero periodo di "occasionalato", anche oltre la misura necessaria per raggiungere l'anzianità lavorativa richiesta per il prepensionamento, dovendo essere preferita, tra le varie possibili, l'interpretazione che esclude il determinarsi di una disparità di trattamento nel sistema normativo.

3. -- Anche con riferimento all'art. 38 della Costituzione la questione non è fondata.

Il dovere di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia non esclude che possano essere disciplinate diversamente le varie situazioni che si verificano. Il sistema del prepensionamento agevolato risponde all'esigenza di non lasciare senza mezzi i lavoratori anziani che perdono il lavoro in connessione con la ristrutturazione di interi settori produttivi. Una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, non ne segue la necessità di integrare ulteriormente, con il riscatto del periodo figurativo di "occasionalato", la base contributiva per la liquidazione, secondo le regole generali, del trattamento pensionistico, la cui sufficienza in sé non è stata posta in discussione, tanto più che tale trattamento consegue ad una scelta, volontariamente effettuata dallo stesso lavoratore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.