ORDINANZA N. 228
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ersilia Fellini ed altra contro l'Ufficio del registro di Rimini, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.
RITENUTO che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, nella parte in cui stabilisce che la definizione delle liti pendenti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente;
che, secondo quanto è dato evincere dall'ordinanza, la controversia innanzi al giudice a quo concerne la liquidazione dell'imposta principale di registro ed accessori sulla rinunzia posta in essere da Ersilia Fellini, a favore della figlia Patrizia Pacia, alla quota di eredità alla prima spettante quale coniuge superstite di Gaspare Pacia, nonché dell'imposta principale di successione sulla eredità del de cuius caduta in successione a favore degli stessi soggetti.
CONSIDERATO che la questione sollevata dal rimettente riguarda le condizioni alle quali, secondo la disposizione denunciata, è consentito ai contribuenti di accedere alla definizione della lite fiscale, materia questa nella quale il giudice tributario ha competenza a dichiarare estinto il giudizio, quando venga presentata domanda di definizione della lite agli uffici tributari competenti, i quali sono tenuti a trasmetterne copia alla Commissione tributaria (art. 6 del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591);
che, peraltro, non risulta, dall'ordinanza, se detta istanza di definizione sia stata a suo tempo presentata, limitandosi l'ordinanza stessa a far menzione di una memoria, in data 18 maggio 1995, con la quale le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 6, seconda parte, del decreto-legge n. 564 del 1994;
che, pertanto, l'ordinanza non motiva minimamente né adduce un qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta questione, che, quindi, va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.