ORDINANZA N. 222
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al comma 3 dello stesso articolo ed all'art. 163, primo e terzo comma, cod. pen., promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Camel Ben Cada, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il Giudice relatore Valerio Onida.
RITENUTO che, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato di età -- all'epoca del fatto -- superiore a diciotto anni e inferiore a ventuno anni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 18 novembre 1994, pervenuta a questa Corte il 15 luglio 1995, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 444, comma 1, del codice di procedura penale in relazione al comma 3 del medesimo articolo e all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale;
che, secondo il giudice remittente, la norma censurata precluderebbe l'applicazione della pena su richiesta quando la pena indicata superi i due anni di reclusione, computando altresì, a tal fine, l'eventuale pena pecuniaria, mediante ragguaglio ai sensi dell'art. 135 del codice penale, e che tale limite di pena sarebbe dunque il medesimo stabilito dall'art. 163, primo comma, del codice penale ai fini della concedibilità della sospensione condizionale della pena;
che, ad avviso del remittente, la mancata previsione nell'art. 444 cod. proc. pen., ai fini della ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta nel caso di reato commesso da persona di età superiore a diciotto anni ma inferiore ai ventuno anni, di un limite di pena di due anni e sei mesi di reclusione (comprensivi della eventuale pena pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod.pen.), così come previsto dall'art. 163, terzo comma, del codice penale ai fini della concedibilità, negli stessi casi, della sospensione condizionale, violerebbe l'art.3 della Costituzione: infatti l'imputato potrebbe astrattamente fruire della sospensione condizionale ma non potrebbe accedere all'applicazione della pena su richiesta, e dunque nemmeno beneficiare della sospensione chiesta come elemento essenziale del "patteggiamento", onde la posizione dell'imputato infraventunenne sarebbe a questi effetti ingiustificatamente equiparata a quella dell'imputato ultraventunenne.
CONSIDERATO che la premessa interpretativa da cui muove il giudice remittente non è esatta;
che infatti l'art. 444 cod. proc. pen., nel fissare il limite della pena che può essere applicata su richiesta dell'imputato, lo indica in "due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria", mentre diversa è la previsione dell'art. 163, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, ove si indica, ai fini della concedibilità della sospensione condizionale, un limite massimo di pena detentiva, ovvero una pena pecuniaria "che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso", ai limiti fissati;
che appare dunque evidente come, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la eventuale pena pecuniaria, in qualunque misura, possa essere prevista in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio ai sensi dell'art. 135 del codice penale, e senza essere computata agli effetti del limite in questione, essendo sufficiente che la pena detentiva richiesta non superi i due anni;
che, così corretta la premessa interpretativa del giudice a quo, mentre viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena stabiliti rispettivamente ai fini del "patteggiamento" e ai fini della sospensione condizionale, la questione sollevata si appalesa manifestamente irrilevante, in quanto nella specie, come descritta dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non supera il limite indicato ed è dunque ammissibile, potendo altresì concedersi la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen. poiché la pena pecuniaria indicata (lire 800.000 di multa), ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo comma, cod. pen.;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1, del codice di procedura penale, in relazione al comma 3 del medesimo articolo e all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.