Ordinanza n. 219 del 1996

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ORDINANZA N. 219

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Luigi MENGONI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) e degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo processo) promossi con le ordinanze emesse il 28 settembre 1995 dal Giudice di pace di Parma, il 14 novembre 1995 dal Giudice di pace di Pisa, il 20 novembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Chioggia e il 25 settembre 1995 (n. 2 ordinanze) del Giudice di pace di Ravenna, rispettivamente iscritte al n. 843 del registro ordinanze 1995, ed ai nn. 38, 132, 133, 179 e 235 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995, e nn. 6, 8, 10 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che nel corso del giudizio promosso da Torelli Paolo avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per il pagamento di sanzione amministrativa a seguito di infrazione al codice della strada il Giudice di pace di Parma, con ordinanza del 28 settembre 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238, che ha modificato la competenza per materia del Giudice di pace escludendola per le cause di opposizione alle ingiunzioni, di cui alla legge n. 689 del 1981 e per le opposizioni alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;

che secondo il Giudice rimettente può ravvisarsi la violazione del buon andamento dell'amministrazione pubblica riferito all'amministrazione della giustizia;

che inoltre appare violato il principio di eguaglianza in ragione del diverso regime processuale applicabile ratione temporis, quanto alla competenza per materia;

che vi sarebbe poi violazione del principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione); e sarebbe altresì leso l'art. 77 della Costituzione non sussistendo i presupposti d'urgenza e di necessità del decreto-legge censurato;

che nel corso del giudizio promosso da Romoli Carla per il pagamento di un credito pecuniario il Giudice di pace di Pisa, con ordinanza del 14 novembre 1995, ha sollevato - in riferimento all'art. 77, secondo e terzo comma, della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, allegando l'insussistenza dei motivi di urgenza che legittimano la decretazione di urgenza;

che nel corso di due giudizi civili di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il Giudice di pace di Chioggia, con due distinte ordinanze del 20 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77 e 97 della Costituzione questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238, citato;

che in particolare il giudice rimettente denuncia la mancanza dei requisiti di urgenza e necessità per l'emanazione del decreto-legge, nonchè la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione;

che nel corso di due giudizi civili (non meglio precisati) il Giudice di pace di Ravenna, con due distinte ordinanze del 25 settembre 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., denunciando la mancanza dei requisiti di urgenza e necessità per l'emanazione del decreto-legge, nonché la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione;

che in tutti i giudizi (eccettuato il primo) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.

CONSIDERATO che i giudizi possono essere riuniti per connessione oggettiva;

che le questioni, come poste dai giudici rimettenti, sono manifestamente inammissibili sotto plurimi profili;

che il Giudice di pace di Chioggia non specifica sufficientemente l'oggetto delle controversie pendenti, nel corso delle quali ha sollevato l'incidente di costituzionalità, riferendo genericamente trattarsi di opposizione ad ordinanza ingiunzione sicché risulta non adeguatamente motivata, né apprezzabile, la rilevanza delle questioni;

che l'indicazione di tale oggetto è del tutto omessa dal Giudice di pace di Ravenna;

che il Giudice di pace di Parma e quello di Pisa (non diversamente peraltro da quello di Chioggia) impugnano rispettivamente il decreto-legge n.238 del 1995 ed il decreto-legge n.347 del 1995 dopo la loro decadenza per mancata conversione, sicchè al momento delle ordinanze di rimessione le disposizioni censurate non erano più in vigore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Parma e Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Pisa e Ravenna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996.

Luigi MENGONI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.