ORDINANZA N. 164
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e dell'art. 6, comma 1, ultima parte, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, (Disposizioni urgenti in materia previdenziale) convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, promossi con ordinanze emesse: 1) il 23 giugno 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rollero Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 23 giugno 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Razzetti Agostino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visti gli atti di costituzione di Rollero Margherita e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 maggio 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per Rollero Margherita, Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO che, nel corso di due procedimenti distinti promossi da Margherita Rollero e da Agostino Razzetti contro l'INPS per ottenere la riliquidazione della pensione e il pagamento delle differenze arretrate dalla data originaria di decorrenza del diritto, il Pretore di Torino, con due ordinanze del medesimo tenore in data 23 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e dell'art. 6, comma 1, ultima parte, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, nella parte in cui prevedono che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini di decadenza dall'azione giudiziaria decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, anziché dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la normativa impugnata viola il principio di ragionevolezza perché, in punto di decadenza del diritto alle rate della pensione, riserva un trattamento più favorevole ai titolari che hanno presentato la richiesta di prestazione omettendo poi, trascorso il termine assegnato all'INPS per provvedere, di proporre il ricorso amministrativo, rispetto ai titolari che, invece, hanno diligentemente coltivato la domanda attivando il procedimento contenzioso;
che nel giudizio promosso davanti alla Corte costituzionale dalla prima ordinanza si è costituita la ricorrente concludendo per una dichiarazione di infondatezza della questione,in quanto sollevata sulla base di una interpretazione errata delle disposizioni denunziate;
che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non essendovi, in realtà, disomogeneità tra le discipline messe a confronto;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di manifesta infondatezza.
CONSIDERATO che, successivamente alle ordinanze di rimessione indicate in epigrafe, è stato emanato il decreto legge 28 marzo 1996, n. 166, che detta una nuova disciplina del pagamento delle somme arretrate, maturate fino al 31 dicembre 1995, dovute a titolo di integrazione al trattamento minimo in applicazione della sentenza n. 240 del 1994 di questa Corte, disponendo che i relativi giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono dichiarati estinti di ufficio;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la rilevanza della questione sollevata alla stregua del diritto sopravvenuto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.