ORDINANZA N.158
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1995 dal Pretore di Marsala nel procedimento penale a carico di Costa Vincenzo ed altro, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
RITENUTO che il Pretore di Marsala - nell'ambito del procedimento penale a carico di Costa Vincenzo e altro - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), perché richiama le disposizioni penali della legge elettorale della Camera dei deputati soltanto per la violazione dei precetti posti dalla stessa legge regionale, lasciando in tal modo, a suo avviso, priva di tutela penale la libera espressione del voto;
che è intervenuto il Presidente della Regione siciliana, eccependo l'inammissibilità della questione per irrilevanza, giacché non si indica nell'ordinanza la condotta criminosa degli imputati che ha dato luogo all'esercizio dell'azione penale.
CONSIDERATO che l'ordinanza, pur indicando le disposizioni costituzionali che si assumono violate dalla legge regionale siciliana, non fornisce alcuna motivazione sulla rilevanza della questione così sollevata, secondo quanto eccepito dalla difesa della Regione siciliana;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana, dal Pretore di Marsala con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.