ORDINANZA N. 153
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Azemi Feriz, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
RITENUTO che nel corso del procedimento penale a carico di Azemi Feriz, imputato del reato di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale, il Pretore di Firenze, quale giudice per le indagini preliminari, ha sollevato questione di costituzionalità della suddetta norma incriminatrice;
che la contravvenzione punitiva della mendicità, come osserva il giudice a quo, è posta a tutela dei beni giuridici della tranquillità e del decoro della civile convivenza;
che tali offese sussisterebbero sia nel caso della mendicità aggravata da forme particolari (vessatorie, ripugnanti, petulanti o fraudolente: art. 670, secondo comma), sia in quello in cui s'impieghino minori (art. 671);
che non vi sarebbe, invece, offesa della morale e della tranquillità pubblica ogni qual volta l'accusato versi in una situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa;
che in tali ipotesi la mendicità si risolverebbe, infatti, in una semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, fondata sul sentimento della carità;
che ben diversa sarebbe la situazione di coloro che abbiano volontariamente rifiutato i mezzi predisposti dallo Stato nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;
che la previsione incriminatrice di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale sarebbe in contrasto, pertanto, con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione, perché violerebbe i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena;
che la fattispecie riserverebbe lo stesso trattamento punitivo a soggetti che si trovino in situazioni del tutto diverse senza tener conto di coloro che manchino dei mezzi di sostentamento per ragioni non imputabili alla propria condotta;
che siffatto trattamento non sarebbe adeguato, perché non finalizzato a rieducare quanti, loro malgrado, sono in una condizione d'indigenza superabile soltanto attraverso l'altrui solidarietà;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione sollevata.
CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 519 del 1995, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale;
che, pertanto, essendo stata la norma censurata espunta dall'ordinamento, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1996.