Sentenza n. 136 del 1996

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SENTENZA N. 136

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 24 luglio 1995, depositato in cancelleria il 28 luglio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia del 19 maggio 1995, prot. 11407, con la quale si rifiuta l'autorizzazione al restauro di un dipinto del XVII secolo raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi" appartenente alla pinacoteca comunale di Spoleto, e iscritto al n. 23 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l'avvocato Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. -- Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione Umbria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato -- e per esso alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia -- negare l'autorizzazione al restauro del dipinto su tela raffigurante la "Madonna col Bambino e Santi", appartenente alla pinacoteca comunale di Spoleto, solo perché la richiesta di autorizzazione era stata trasmessa dalla Regione e non dal Comune. La ricorrente ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento della nota della Soprintendenza, in data 19 maggio 1995 (prot. n. 11407), di diniego dell'autorizzazione al restauro, deducendo che sarebbero state lese competenze ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 ed agli artt. 47 e 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

La ricorrente distingue, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, il restauro dalla manutenzione e conservazione delle cose di interesse storico-artistico, così differenziando le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di beni culturali; non contesta, quindi, che l'autorizzazione al restauro delle opere d'arte raccolte nei musei degli enti locali sia di competenza statale, ma afferma che spetta alla Regione il potere di individuare le opere da restaurare e di programmare gli interventi da attuare, potere nel quale rientrerebbe anche quello di disciplinare le modalità di trasmissione delle richieste di autorizzazione alla competente Soprintendenza statale.

La Regione Umbria ricorda che, nel dettare norme in materia di musei degli enti locali e di interesse locale con la legge regionale 3 maggio 1990, n. 35, ha disciplinato la programmazione degli interventi di restauro delle cose raccolte in tali musei, prevedendo un'autorizzazione regionale necessaria per il finanziamento degli interventi, ma distinta dall'autorizzazione al restauro, che rimane attribuita alla Soprintendenza in base alle norme di tutela delle cose di interesse artistico e storico (art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089).

La ricorrente ritiene leso anche il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione: il rifiuto dell'autorizzazione, perché la domanda era stata trasmessa dalla Regione anziché dal Comune, avrebbe bloccato in modo pretestuoso l'esercizio delle funzioni regionali in una materia nella quale è invece necessaria, in ragione della concorrenza di competenze statali e regionali, la collaborazione tra gli enti interessati.

2. -- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto.

Il potere regionale di programmare e determinare quali beni storico-artistici appartenenti a musei di enti locali debbano essere restaurati, non comprende il potere di disciplinare il procedimento di autorizzazione al restauro, che rimane attribuito alla competenza statale anche per quanto concerne le modalità di trasmissione delle relative domande. Se così non fosse, la Regione interferirebbe nell'esercizio di una competenza statale e l'autorizzazione al restauro, da autonomo provvedimento, sarebbe degradata ad atto consultivo o istruttorio, interno ad un procedimento regionale.

3. -- In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha ribadito, con una memoria, le argomentazioni enunciate nel ricorso.

Successivamente la Regione ha depositato una ulteriore memoria, con allegata la nota, datata 4 marzo 1996 (prot. n. 5331), con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia, considerato preminente l'interesse alla salvaguardia del patrimonio culturale, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo tecnico scientifico, in merito ai lavori di restauro da eseguire, dando atto che si sta provvedendo in altra sede a chiarire gli aspetti formali e giuridici circa le competenze in materia di autorizzazione al restauro.

4. -- All'udienza pubblica del 19 marzo 1996 le parti hanno convenuto che, in relazione al provvedimento di autorizzazione al restauro che ha dato luogo al conflitto, è venuta meno la materia del contendere.

Considerato in diritto

1. -- Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria concerne il rifiuto della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia di autorizzare il restauro di un dipinto appartenente alla pinacoteca comunale di Spoleto, in quanto la relativa richiesta era stata trasmessa dalla Regione e non dal Comune, proprietario del bene. La ricorrente ritiene che siano state lese le competenze costituzionali ad essa attribuite in materia di musei e biblioteche di enti locali e sia stato violato il principio di leale collaborazione che deve improntare i rapporti tra Stato e Regione. Difatti, se lo Stato conserva la potestà di autorizzare il restauro dei beni storico-artistici appartenenti a musei di enti locali, la disciplina delle modalità di trasmissione delle richieste di autorizzazione dovrebbe essere compresa nel potere, attribuito alla Regione, di individuare le opere da restaurare e di programmare gli interventi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la pretesa della Regione, ritenendo che, se essa disciplinasse le modalità di trasmissione delle domande di autorizzazione, interferirebbe nell'esercizio di una competenza statale e nella regolamentazione del relativo procedimento. L'autorizzazione al restauro, di competenza della Soprintendenza, verrebbe degradata da autonomo provvedimento ad atto compreso in un procedimento regionale.

2. -- Successivamente alla proposizione del conflitto, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia, considerata la necessità di provvedere al restauro dell'opera d'arte per la quale era stata avanzata la relativa richiesta, ha espresso parere favorevole ai lavori proposti, dando atto che in altra sede è in corso un chiarimento in ordine al procedimento da seguire per l'autorizzazione al restauro.

L'atto in relazione al quale il conflitto è sorto è stato, dunque, modificato in conformità all'interesse della Regione ricorrente, sicché la controversia in ordine alle modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione al restauro di opere d'arte appartenenti a musei di enti locali rimane priva dei requisiti dell'attualità e della concretezza.

Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come hanno convenuto le parti nell'udienza pubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.