Ordinanza n. 130 del 1996

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ORDINANZA N. 130

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) e dell'art. 15, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Silvia Maria Costagliola Guarente ed altre e Vittorio Sgarbi ed altra, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Silvia Maria Costagliola Guarente ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO che nel corso della causa civile nella quale Silvia Maria Costagliola Guarente ed altri congiunti del magistrato Gennaro Costagliola, già giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, deceduto il 22 aprile 1994, hanno convenuto in giudizio il dott. Vittorio Sgarbi, deputato, nonché la S.p.A. Reti Televisive Italiane, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per lesioni alla reputazione e all'identità personale che assumevano arrecate al loro congiunto con due trasmissioni televisive e un'intervista apparsa su un quotidiano, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 70 e 77, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, e dell'art. 15, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che il giudice rimettente, ritenendo - a seguito di eccezione sollevata dal convenuto - di dover fare applicazione della procedura prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge impugnato, osserva che esso costituisce l'ottava reiterazione dell'originario decreto 15 novembre 1993, n. 455, cui sono succeduti i decreti-legge nn. 23, 176, 447, 535 e 627 del 1994; nn. 7 e 69 del 1995;

che, ad avviso del giudice a quo, il fenomeno della reiterazione di tali provvedimenti, che sono intervenuti in materia che attiene alle garanzie costituzionali dei parlamentari e alla tutela di un diritto fondamentale, quale è quello relativo alla salvaguardia della reputazione, contrasta con l'art. 77 della Costituzione, dal momento che l'emanazione di un nuovo decreto-legge dopo la scadenza del termine per la conversione perpetua, sia pure con effetto ex nunc, la disciplina prevista dal decreto decaduto, in violazione del limite temporale di vigenza dei decreti-legge, fissato in sessanta giorni dall'art. 77;

che il giudice contesta anche la violazione dell'art. 70 della Costituzione dal momento che l'attività legislativa deve essere di norma esercitata dalle Camere, e solo eccezionalmente - in presenza di presupposti tassativi - dal Governo con atti provvisori;

che nell'ordinanza si censura, infine, l'art. 15 della legge n. 400 del 1988, che vieta la reiterazione del decreto-legge in caso di voto negativo di una delle Camere, nella parte in cui non prevede anche il divieto di riprodurre, con la presentazione di altro decreto-legge, la normativa già prevista in un decreto decaduto per mancata conversione nel termine di sessanta giorni, consentendo che la funzione legislativa sia esercitata dal Governo senza limiti di tempo, in violazione degli artt. 70 e 77 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate;

che si sono costituite in giudizio le parti private Silvia Maria, Anna, Rosanna, Roberto, Paola e Simonetta Costagliola che hanno depositato memoria chiedendo che la Corte dichiari irrilevanti le questioni sollevate.

CONSIDERATO che il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1995;

che il suddetto decreto-legge è stato reiterato dal decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 e dal decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, entrambi non convertiti nel termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione, come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996 e n. 59 dell'11 marzo 1996;

che, nelle more del giudizio, è intervenuto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, che ha introdotto una nuova disciplina della materia, per più aspetti diversa da quella del decreto-legge impugnato e delle successive reiterazioni, anche con riguardo alla procedura da seguire nel caso in cui venga sollevata l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, essendo mutato nella nuova disciplina il contenuto precettivo essenziale del decreto-legge impugnato, non risulta possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto-legge al decreto-legge n. 116 del 1996 attualmente in vigore, in base al principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996, dovendosi, invece, restituire gli atti al giudice a quo al fine di valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio pendente dinanzi a lui;

che la questione sollevata nei confronti dell'art. 15 della legge n. 400 del 1988, per la sua stretta correlazione - secondo quanto prospettato nell'ordinanza di rinvio - con la questione concernente il decreto-legge n. 165 del 1995, non può essere valutata indipendentemente dall'esame di quest'ultima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.