ORDINANZA N.102
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1-bis, della legge 19 marzo 1993, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), e 1-bis, comma 4-bis, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), promosso con ordinanze emesse: 1) il 22 febbraio 1995 dal Pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nel procedimento civile vertente tra Ricca Fulvio e il Comune di Napoli ed altro, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 22 febbraio 1995 dal Pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nel procedimento civile vertente tra Marrone Carmine ed altro e il Comune di Pozzuoli ed altro, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di costituzione di Malara Filippo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO che, nel corso dei giudizi di opposizione promossi, rispettivamente, dai Comuni di Napoli e di Pozzuoli contro l'esecuzione iniziata nei loro confronti da due creditori per prestazioni professionali, il Pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con due ordinanze del 22 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 11, comma 1-bis, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui non consente l'esecuzione forzata presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunità montana o dei consorzi fra enti locali; b) dell'art. 1-bis, comma 4-bis, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (comma aggiunto dall'art. 11, comma 1-ter, del citato d.l. n. 8 del 1993), nella parte in cui non ammette atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate violano i richiamati principi costituzionali perché attribuiscono alle amministrazioni locali una posizione ingiustificata di privilegio in ordine all'esecuzione forzata dei crediti vantati nei loro confronti, fornendo "all'ente pubblico strumenti assolutamente inediti", lesivi, oltre che del principio di eguaglianza, anche del diritto di difesa, il quale ne risulta gravemente compresso;
che, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, si sono costituiti i creditori procedenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunziate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 11, comma 1-bis, del d.l. n. 8 del 1993 è stato abrogato dall'art. 123, lett. q), del d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), e sostituito da un nuovo testo normativo dettato nell'art. 113, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata di Melito Porto Salvo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.