ORDINANZA N.56
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Ruggeri Francesco, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1995, successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti;
che, pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento nei limiti auspicati dal giudice a quo, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norma integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.