ORDINANZA N.50
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal Tribunale di sorveglianza di Roma sul reclamo proposto da Rizzi Daniele, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di costituzione di Rizzi Daniele, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce che i permessi premio possono essere concessi alle persone condannate per taluni delitti solo nei casi in cui tali persone collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge, deducendo la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sul presupposto della natura sostanziale che a parere del giudice a quo caratterizzerebbe "le norme concernenti l'esecuzione della pena, e ancor più tra esse quelle attinenti il trattamento penitenziario, poiché esse incisivamente intervengono sulle modalità di esecuzione della pena variandone il contenuto e l'afflittività";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che nel giudizio si è altresì costituito l'avv. Alberto Pisani per la parte privata Rizzi Daniele, formulando considerazioni adesive alle censure svolte nella ordinanza di rimessione.
CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 504 del 1995, successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata;
che, pertanto, avuto riguardo al novum rappresentato dalla richiamata pronuncia ed in considerazione di quanto lo stesso giudice a quo prospetta in punto di fatto, si impone la restituzione degli atti al medesimo giudice perché venga riesaminata la rilevanza della sollevata questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.