ORDINANZA N. 10
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale militare nei confronti di Bozzato Nicola ed altro, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono l'applicabilità delle sanzioni sostitutive (in particolare, della libertà controllata) relativamente ai reati previsti dalla legge penale militare, commessi da militari e giudicati dall'autorità giudiziaria militare, anche in relazione a soggetti già militari all'epoca della commissione del reato ma non più tali all'atto del giudizio e della condanna;
che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
CONSIDERATO che, in effetti, l'unico precetto coinvolto nella denuncia d'illegittimità è l'art. 53 della legge n. 689 del 1981, riguardante la sostituzione delle pene detentive brevi (e, quindi, pure della libertà controllata), riferendosi l'art. 56 alle sole modalità esecutive di tale ultima misura;
che, con sentenza n. 284 del 1995, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principî di cui in motivazione";
che tale decisione (la quale fa riferimento a tutte le sanzioni sostitutive e, dunque, anche alla libertà controllata: v. n. 6 del Considerato in diritto) è, a fortiori, riferibile ai soggetti già militari all'epoca della commissione del reato ma non più militari all'atto del giudizio e della condanna, nei confronti dei quali - come del resto rileva lo stesso giudice rimettente - neppure si pongono quei problemi di adattamento delle modalità di esecuzione delle varie sanzioni sostitutive, la cui definizione la sentenza n. 284 del 1995 di questa Corte demanda al legislatore;
che, di conseguenza, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.