ORDINANZA N. 541
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI,
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSS
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.
RITENUTO che, con ordinanza emessa il 5 marzo 1993, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), "nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione di riversibilità del coniuge superstite alla condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno".
CONSIDERATO che le disposizioni denunciate, limitatamente alle parole "purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma", sono già state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 162 del 1994; che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 9l5 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/1995.
Mauro FERRI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 29/12/1995.