Ordinanza n. 535 del 1995

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ORDINANZA N. 535

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 6 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature); degli artt. 3, 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature); degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 nonchè dell'intero testo del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con ordinanze emesse il 27 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima; l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto (n. 2 ordinanze); il 13 e 31 ottobre 1994 dal Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena (n. 2 ordinanze); il 15 dicembre 1994 dal Pretore di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia; il 27 (n. 2 ordinanze), 13, 12, 24 (n. 3 ordinanze) e 27 gennaio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio; il 4 febbraio 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 24 gennaio 1995 dal Pretore di Brescia; il 24 gennaio 1995 dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi; il 20 gennaio 1995, il 6 febbraio 1995 (n. 2 ordinanze) e il 20 gennaio 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 31 gennaio 1995 dal Pretore di Grosseto; il 23 febbraio 1995 (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 (n. 3 ordinanze) e il 23 febbraio 1995 dal Pretore di Lucca; il 16 febbraio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio; il 27 febbraio 1995 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 6 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 28 febbraio 1995 dal Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia; il 6 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 23 dicembre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 10 marzo 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 2 marzo 1995, l'8 marzo 1995 (n. 2 ordinanze), il 6 marzo 1995, il 2 marzo 1995 (n. 2 ordinanze), il 3 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) e il 6 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; il 24 febbraio 1995 dal Pretore di Roma; l'8 novembre 1994 e il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Bologna;il 30 marzo 1995, il 15 febbraio 1995 e il 13 marzo 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli; il 16 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Grosseto; l'8 novembre 1994 dal Pretore di Bologna; il 18 febbraio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Messina; il 24 gennaio 1995 (n. 2 ordinanze) e il 30 gennaio 1995 dal Pretore di Lucca; il 16 febbraio 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 3 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) e il 24 febbraio 1995 dal Pretore di Grosseto, iscritte rispettivamente ai nn. 64, 82, 83, 129, 130, 139, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 176, 183, 195, 206, 207, 208, 209, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 240, 253, 254, 255, 256, 262, 264, 272, 282, 283, 284, 285, 286, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 312, 321, 322, 337, 338, 339, 341, 342, 396, 410, 418, 419, 420, 421, 442, 443, 469 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 35 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che nel corso di altrettanti procedimenti penali nei confronti di diversi imputati, promossi per essere stati effettuati, in contrasto con le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319), scarichi oltre i limiti di accettabilità i Pretori di Grosseto, con due ordinanze emesse entrambe l'11 ottobre 1994 (R.O. nn. 82 e 83 del 1995), e della sezione distaccata di Massa Marittima, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 (R.O. n. 64 del 1995), di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con due ordinanze emesse rispettivamente il 13 ottobre (R.O. n. 129 del 1995) ed il 31 ottobre 1994 (R.O. n. 130 del 1995), e di Bologna, con tre ordinanze emesse l'8 novembre (R.O. nn. 321 e 396 del 1995) ed il 26 ottobre 1994 (R.O. n. 322 del 1995), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) con riferimento a diversi parametri costituzionali;

che tutte le ordinanze denunciano l'art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 (che modifica la disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i limiti di accettabilità), giacchè la norma, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinerebbe un'irrazionale disparità nel trattamento penale delle ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976, risultando punite con l'arresto o con l'ammenda (art. 21, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1976) violazioni meno gravi e puramente formali (quali l'apertura o l'effettuazione di scarichi senza la prescritta autorizzazione), mentre la più grave condotta del superamento dei limiti di accettabilità sarebbe sanzionata con la sola ammenda ed in alcuni casi addirittura depenalizzata;

che l'art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 è denunciato anche in riferimento agli artt. 9, 10, 11, 32 e 41 Cost. In particolare i Pretori di Grosseto e di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ritengono che sarebbero lesi il diritto alla salute e la tutela del paesaggio, configurato come diritto all'ambiente salubre (artt. 32 e 9 Cost.);

che la medesima disposizione accentuerebbe il divario tra le norme nazionali e la disciplina comunitaria (direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991), violando quindi l'art. 10 (Pretori di Grosseto e di Bologna) o gli artt. 10 ed 11 Cost. (Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima);

che lo stesso art. 3 del decreto-legge n. 537 del 1994 è ritenuto dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, e dal Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, in contrasto con l'art. 41 Cost., perchè, in ragione della successione delle previsioni normative, sarebbe penalizzato l'imprenditore che ha effettuato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle prescrizioni di tutela ambientale;

che il Pretore di Bologna ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 dello stesso decreto-legge n. 537 del 1994 per irrazionale disparità di trattamento (art. 3 Cost.), per contrasto con la normativa comunitaria (art. 11 Cost.) e per violazione del diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre (art. 32 Cost.). L'art. 2 del decreto-legge n.537 del 1994 sostituendo il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge n. 319 del 1976 prevede che dopo l'attivazione degli impianti centralizzati di depurazione i limiti di accettabilità, nel recapito in fognature pubbliche, siano stabiliti dai gestori del servizio. Ad avviso del giudice rimettente, la violazione di tali limiti rimarrebbe priva di sanzione, giacchè la norma incriminatrice, contenuta nel successivo art. 3, non comprende questa condotta tra quelle penalmente rilevanti. Le stesse ordinanze indicano, nel dispositivo, tra le disposizioni denunciate anche l'art. 6 del decreto-legge n. 537 del 1994, che stabilisce solo la data di entrata in vigore del decreto-legge;

che il decreto-legge n. 537 del 1994 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 17 novembre 1994;

che la stessa materia è stata successivamente disciplinata con il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature). Anche per alcune disposizioni di questo decreto-legge sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in riferimento a diversi parametri costituzionali, con ordinanze emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali: dal Pretore di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, il 15 dicembre 1994 (R.O. n. 139 del 1995); dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, il 13 gennaio 1995 (R.O. n. 160 del 1995) ed il 12 gennaio 1995 (R.O. n. 161 del 1995); dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 4 febbraio 1995 (R.O. n. 176 del 1995), e sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, il 20 gennaio 1995 (R.O. n. 206 del 1995) ed il 23 novembre 1994 (R.O. n. 272 del 1995);

che il Pretore di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 10, 70 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (che modifica il regime sanzionatorio degli scarichi oltre i limiti di accettabilità, originariamente stabilito dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976) e dell'art. 6, comma 2 (che sottopone a sanzione amministrativa chi apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature senza autorizzazione), del decreto-legge n. 629 del 1994. Il rimettente ritiene che la reiterazione del decreto-legge, in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza (art. 77 Cost.), costituisca una lesione del potere legislativo attribuito al Parlamento (art. 70 Cost.). Le medesime disposizioni sono ritenute in contrasto anche con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), perchè la reiterazione di decreti-legge dal contenuto in parte diverso può determinare differenti esiti nei giudizi penali per condotte identiche. Inoltre sarebbe irrazionale aver previsto sanzioni meno gravi per ipotesi di reato che causano maggiore danno all'ambiente e sanzioni più gravi per violazioni solo formali.

Infine la nuova disciplina, in contrasto con l'art. 10 Cost., accrescerebbe il distacco dalla normativa comunitaria, prevista dalla direttiva 91/271/CEE;

che anche il Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, ha sollevato, con due ordinanze e con motivazioni analoghe a quelle già enunciate, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 629 del 1994, in riferimento all'art. 77 Cost. ed agli artt. 3, 9, 10, 41 e 77 Cost.;

che il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli e sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 629 del 1994, che, peraltro, non contiene tale disposizione;

che il decreto-legge n. 629 del 1994 non è stato convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1995;

che successivamente è intervenuto il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), a sua volta fatto oggetto di questioni di legittimità costituzionale che coinvolgono il decreto-legge nella sua interezza o si riferiscono solo agli artt. 3, 4, 5, 6, comma 2, e 7. Le questioni sono state sollevate, nel corso di altrettanti procedimenti penali, in riferimento a diversi parametri costituzionali, con ordinanze emesse dai Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, il 24 gennaio (R.O. nn. 162, 163 e 170 del 1995), il 27 gennaio (R.O. nn. 158, 159 e 171 del 1995) ed il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 240 del 1995); di Locri, sezione distaccata di Caulonia, il 28 febbraio 1995 (R.O. n. 262 del 1995); di Brescia, il 24 gennaio 1995 (R.O. n. 183 del 1995); di Roma, il 24 febbraio 1995 (R.O. n. 312 del 1995); di Perugia, sezione distaccata di Assisi, il 24 gennaio 1995 (R.O. n. 195 del 1995); di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, il 20 gennaio (R.O. n. 209 del 1995), il 6 febbraio (R.O. nn. 207 e 208 del 1995) ed il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 421 del 1991); di Grosseto, il 31 gennaio (R.O. n. 217 del 1995), il 24 febbraio (R.O. n. 469 del 1995), il 3 marzo (R.O. nn. 442 e 443 del 1995) ed il 16 marzo 1995 (R.O. nn.341 e 342 del 1995); dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, il 2 marzo (R.O. nn. 283, 296 e 297 del 1995), il 3 marzo (R.O. nn. 298 e 299 del 1995), il 6 marzo (R.O. nn. 256, 264, 286, 300 e 301 del 1995) e l'8 marzo 1995 (R.O.nn. 284 e 285 del 1995); dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, il 15 febbraio (R.O. n. 338 del 1995), il 27 febbraio (R.O.nn. 253, 254 e 255 del 1995), il 10 marzo (R.O. n. 282 del 1995), il 13 marzo (R.O. n. 339 del 1995) ed il 30 marzo 1995 (R.O. n. 337 del 1995); dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Messina, il 18 febbraio 1995 (R.O. n. 410 del 1995), e dal Pretore di Lucca, il 24 gennaio (R.O. nn. 225, 226, 227, 418 e 419 del 1995), il 30 gennaio (R.O. n. 420 del 1995) ed il 23 febbraio 1995 (R.O. nn. 223, 224 e 228 del 1995);

che i Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, e di Locri, sezione distaccata di Caulonia, dubitano della legittimità costituzionale del decreto-legge n. 9 del 1995 nella sua interezza, in riferimento agli artt. 3, 25 e 77 Cost.;

che il Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, ha denunciato il contrasto del decreto-legge n. 9 del 1995 con gli artt. 25 e 77 Cost. e in talune ordinanze anche con l'art. 3 Cost., sostenendo che la reiterazione dei decreti-legge dimostrerebbe la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza; che risulterebbe violato il principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale; che verrebbe sottratto al Parlamento l'esercizio del potere legislativo; che sarebbe violato il principio di eguaglianza, perchè condotte identiche potrebbero essere giudicate in modo differente;

che anche il Pretore di Locri, sezione distaccata di Caulonia, con ordinanza emessa il 28 febbraio 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge n. 9 del 1995 per violazione dell'art. 77 Cost., perchè si sarebbe in presenza di un decreto-legge reiterato senza i requisiti della necessità ed urgenza;

che con numerose ordinanze emesse dai Pretori di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio; di Brescia; di Roma; di Perugia, sezione distaccata di Assisi; di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; di Grosseto; dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine; e dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995 nella sua interezza, ovvero limitatamente al comma 1 (che modifica la disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i limiti di accettabilità) o al comma 2 (che abroga l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976);

che le diverse ordinanze propongono analoghe questioni di legittimità costituzionale: l'art. 3, contenuto in un decreto-legge reiterato ed adottato senza i requisiti della necessità ed urgenza, inciderebbe sul potere legislativo del Parlamento, ponendosi in contrasto con l'art. 77 Cost.; in violazione del principio costituzionale di eguaglianza si determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento, sia perchè situazioni uguali possono essere giudicate in modo diverso sotto la vigenza dei diversi decreti-legge, sia perchè ipotesi di reato più gravi, che causano un maggiore danno all'ambiente, risulterebbero punite con minore severità rispetto a violazioni meno gravi;

che alcune ordinanze prospettano la violazione dell'art. 9 Cost., per la mancata tutela del paesaggio, e dell'art. 32 Cost., per la lesione del diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre;

che l'art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995 violerebbe gli artt.10 e 11 Cost., essendo in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con la direttiva 91/271/CEE;

che altre ordinanze ritengono che lo stesso art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995 violi il principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale, garantito dall'art. 25 Cost., ed inoltre determini, in contrasto con l'art. 41 Cost., una situazione di svantaggio per chi ha effettuato investimenti per adeguare i propri impianti alle precedenti prescrizioni di tutela ambientale;

che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge n. 9 del 1995 (che modifica l'art. 22 della legge n. 319 del 1976) e dell'art. 5 dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995 (che esclude dalla disciplina relativa agli scarichi il deflusso di acque per uso idroelettrico), denunciando, con motivazioni analoghe aquelle sopra esposte, il contrasto di tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 9, 24, 25, 32, 42 e 77 Cost.;

che con ordinanze emesse dai Pretori di Brescia, di Lucca e di Roma e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 e 77 Cost. e con argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 9 del 1995, che non prevede più come reato, configurandolo come illecito amministrativo, lo scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato (art. 21, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976);

che i Pretori di Perugia, sezione distaccata di Assisi, di Grosseto e di Locri, sezione distaccata di Caulonia, hanno sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 77 e 97 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del medesimo decreto-legge n. 9 del 1995, che introduce la possibilità di ottenere l'autorizzazione in sanatoria, con conseguente estinzione del reato, per gli scarichi effettuati senza la prescritta autorizzazione;

che anche il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 non è stato convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 1995;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze R.O. nn. 64, 83, 129, 321, 322 e 396 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 537 del 1994) e con le ordinanze R.O. nn. 139, 160, 161, 176, 206 e 272 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 629 del 1994), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità delle questioni, non essendo stati i due decreti-legge convertiti nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

CONSDIERATO che le ordinanze di rimessione si riferiscono tutte alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature:

alcune denunciano disposizioni del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537; altre disposizioni del decreto-legge 16 novembre 1994, n.629; altre ancora disposizioni del decreto-legge 16 gennaio 1995, n.9;

che vengono prospettate questioni identiche o connesse, concernenti le stesse o analoghe norme, sicchè i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che i tre decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità costituzionale non sono stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione e sono pertanto decaduti;

che la materia è stata successivamente disciplinata dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172;

che, nella sua configurazione definitiva, la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata nelle diverse ordinanze di rinvio, in particolare per il venir meno di alcune delle norme denunciate (art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 629 del 1994; artt. 3, comma 2, 5 e 7 del decreto-legge n. 9 del 1995), come per la disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995), e per la prevista inapplicabilità delle sanzioni ai pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque (norma introdotta nell'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995 dalla legge di conversione);

che, essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, perchè essi valutino se, in base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/12/95.