Sentenza n. 527 del 1995

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SENTENZA N. 527

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1995.

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, concernente "Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50", riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La legge regionale denunciata dispone che il personale assunto presso gli enti locali con l'incarico di assistente di biblioteca, ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge della Regione Veneto 5 settembre 1984, n. 50, è equiparato a tutti gli effetti al personale assunto in base all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Gli assistenti di biblioteca incaricati, che possono essere assunti con retribuzione forfettaria nei comuni con meno di 10 mila abitanti, nei quali non è previsto un posto di responsabile di biblioteca a titolo stabile, vengono così assimilati ai titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato assunti, per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo, in base alla disciplina statale. In tal modo viene perseguita la finalità, enunciata nella relazione dell'apposita Commissione consiliare al disegno di legge, di estendere l'applicazione delle speciali procedure previste per immettere in ruolo personale precario, anche mediante concorsi riservati.

Il ricorrente, ribadendo i motivi del rinvio, ritiene che la Regione avrebbe oltrepassato i propri poteri, interferendo nell'efficacia di una norma statale e disciplinando rapporti di lavoro del personale comunale, i quali non rientrano nelle competenze regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali.

Ad avviso del ricorrente, la legge regionale violerebbe l'art. 117 della Costituzione ed i principi fondamentali della legislazione statale in materia di pubblico impiego (art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; art. 22, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), aggirando il blocco delle assunzioni, disposto per attuare i principi di riforma del settore. Nè potrebbe essere estesa l'applicazione della disciplina prevista, per il personale assunto per specifici progetti-obiettivo, dall'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236), che è norma eccezionale. Tanto più che la figura degli assistenti di biblioteca incaricati, i quali assolvono esigenze ordinarie di funzionamento delle biblioteche dei piccoli centri, non potrebbe essere considerata analoga a quella del personale assunto per realizzare progetti-obiettivo, destinati a soddisfare particolari necessità.

Con riferimento all'art. 128 della Costituzione, il ricorrente ritiene che il rapporto di lavoro del personale impiegato nelle biblioteche dei comuni ricada nella sfera di autonomia di tali enti. Le funzioni regionali relative ai musei ed alle biblioteche di enti locali sarebbero di programmazione e coordinamento, ma non toccherebbero la gestione delle strutture, intese quali complesso di beni e persone. Nei criteri generali di organizzazione e funzionamento delle strutture potrebbe essere compresa la determinazione dei requisiti del personale da utilizzare, ma non la disciplina del rapporto di lavoro, che rimane espressione dell'autonomia degli enti locali.

Considerato in diritto

1. -La questione di legittimità costituzionale, promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, investe la legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale il 7 marzo 1995, relativa ai concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali (assunti in base all'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50). La legge impugnata equipara a tutti gli effetti gli assistenti di biblioteca incaricati, con retribuzione forfettaria, nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti nei quali manca un responsabile di biblioteca a titolo stabile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto per la realizzazione di progetti-obiettivo, previsti dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per il quale possono essere banditi concorsi in deroga al divieto di assunzioni stabilito per le amministrazioni pubbliche.

La questione di legittimità costituzionale è sollevata con riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione. La legge regionale denunciata inciderebbe su di una legge statale, estendendone l'applicazione e dettando una disciplina contrastante con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Essa, inoltre, disciplinerebbe rapporti di lavoro alle dipendenze dei comuni, non compresi nelle competenze regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali.

2. -La legge regionale denunciata, disponendo formalmente l'equiparazione della condizione degli assistenti di biblioteca incaricati, dipendenti da enti locali, allo speciale rapporto di lavoro a tempo determinato previsto per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo e disciplinato dalla legge dello Stato (art. 7 della legge n. 554 del 1988), interviene direttamente su quest'ultima e sulle figure in essa previste per ampliare indirettamente la deroga al blocco delle assunzioni. Risulta così estesa la portata delle disposizioni della legge statale ad opera del legislatore regionale, che vi inserisce situazioni le quali presentano una struttura ed una funzione diverse e riguardano personale non dipendente dalla regione, il cui rapporto di lavoro non è disciplinato dalla legge regionale. La questione è pertanto fondata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, rimanendo assorbito ogni altro profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/12/95.