ORDINANZA N. 524
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Marche notificato l'8 maggio 1995, depositato in Cancelleria il 20 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti della Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione Marche nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148 del 9 marzo 1995, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere del Consiglio regionale nn. 241, 242, 243 e 244 del 14 febbraio 1995, ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1995.
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Marche.
RITENUTO che con ricorso notificato l'8 maggio 1995 e depositato il 20 successivo, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai provvedimenti 9 marzo 1995, nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148, adottati dalla Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione Marche, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere del Consiglio regionale del 14 febbraio 1995, nn. 241, 242, 243 e 244;
che, ad avviso della Regione, i provvedimenti di annullamento impugnati si fondano su un'indebita attività di sindacato, da parte della Commissione di controllo, sulla legge della Regione Marche 2 gennaio 1995, n. 2 (Assestamento del bilancio 1994), la quale viene di fatto disapplicata dalla Commissione medesima, perchè ritenuta in contrasto con i principi posti da leggi statali in tema di contabilità delle Regioni e di annualità del bilancio, in violazione degli artt. 117, 118, 119, 125 e 127 della Costituzione;
che nelle more del giudizio, con atto depositato in data 8 settembre 1995, la Regione Marche ha proposto formale rinuncia al predetto ricorso, osservando che la Commissione di controllo in data 11 maggio 1995 ha ritenuto di considerare superati i rilievi formulati nelle delibere impugnate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito nel giudizio.
CONSIDERATO che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.
Mauro FERRI, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 28/12/95.