Sentenza n. 493 del 1995

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SENTENZA N. 493

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4 (limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge") della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile 1995 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1995. Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri; udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. -Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 28 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4 (limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge") della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme). In particolare, ad avviso del ricorrente: a) l'art. 1, comma 2, nell'individuare, quale azienda di riferimento regionale di secondo livello, l'Ospedale "Ospedali civili riuniti" di Sciacca, violerebbe i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), nonchè l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione; b) l'art. 4, nel prevedere che l'inquadramento del personale tecnicosanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale avviene, fra l'altro, "tenuto conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge", violerebbe le norme che disciplinano l'immissione e la progressione in carriera del personale delle unità sanitarie locali (art. 47 della legge n. 833 del 1978, artt. 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto regionale).

2. -In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 12 aprile 1995 è stata pubblicata la legge impugnata con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 4 -limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge" -della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lettera b), dello Statuto della Regione. Dopo l'instaurazione del presente giudizio, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 11 aprile 1995, n. 34) con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso, delle quali è poi stata anche dichiarata la "abrogazione" con la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39. In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 395 del 1995), va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/95.

Mauro FERRI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 04/12/95.