Sentenza n. 489 del 1995

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SENTENZA N. 489

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 28 maggio 1994, depositato in Cancelleria il 16 giugno 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1994, recante "Soppressione e messa in liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po" ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1994. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. La Regione Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1994, che, disponendo la soppressione e la liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, violerebbe gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, e in particolare le competenze regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di navigazione interna, e quelle sull'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione. Il Consorzio, ricorda la Regione, fu istituito dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale, e di esso fanno parte lo Stato, la Provincia e i Comuni interessati. Con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo 1968, n. 295, gli si affidò il compito di costruire porti e scali nelle località attraversate dal canale, e l'esercizio degli impianti. Il termine posto dall'art. 9 della citata legge n. 1549 del 1962 per la realizzazione delle opere è stato più volte prorogato, da ultimo con l'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128. Pur non essendo stata completata la prevista opera, parti di questa sono in esercizio, sì che il Consorzio ha un rilevante patrimonio di aree. Trasferite alle Regioni le funzioni in materia di opere di navigazione interna, con esclusione soltanto di quelle destinate alle vie navigabili di prima classe (artt. 87 e 88, numero 3 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), la ricorrente rivendica ogni competenza, trattandosi di opera navigabile di seconda classe. Il conferimento alla Regione delle funzioni e dei beni del Consorzio non si è perfezionato e, d'altra parte, le opere inerenti al canale e agli impianti non hanno perso ragion d'essere. Il Consorzio è incluso, infatti, nell'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo (d.P.R. 16 giugno 1977, n. 669), ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il Ministro del tesoro dispone, ora, la soppressione del Consorzio e la sua messa in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, antecedente alla citata legge n. 70 del 1975, senza che sussistano, ad avviso della ricorrente, i presupposti per la procedura di liquidazione: l'ente non è o almeno non dovrebbe più essere soggetto alla vigilanza dello Stato, dal momento che agisce in materia di competenza regionale; non inerisce più alla finanza statale, e i suoi scopi non sono esauriti. Sulla base di tali premesse, la Regione Lombardia chiede l'annullamento del decreto impugnato.

2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza del ricorso, giacchè il provvedimento impugnato non sarebbe idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente. Se è da escludere, in ragione del carattere locale dello scopo e dell'interesse perseguito, un connotato nazionale o anche interregionale del Consorzio, va pure escluso ad avviso dell'Avvocatura che, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977, l'ente in questione ricada nella previsione dell'art. 113 di detto decreto. Il Consorzio rientrerebbe, invero, nell'ambito di applicazione della legge n. 1404 del 1956, trattandosi di ente pubblico che interessa la finanza statale, e ciò sia per la partecipazione dello Stato alle spese per la costruzione del canale, sia per l'apporto patrimoniale derivante dalla liquidazione degli enti portuali padani (art. 6 del regio decreto n. 959 del 1913, artt. 7, 11 e 14 della legge n. 1044 del 1941). Decaduto il decreto-legge n. 325 del 1992, il termine per il proseguimento delle attività del Consorzio è scaduto il 31 dicembre 1991, e da questa data conclude l'Avvocatura non è più in condizione di operare per il raggiungimento degli scopi istituzionali. La sorte dei beni andrebbe dunque rimessa alla sede liquidatoria, per la quale, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 616, vi è competenza statale.

3. Nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995, si è rinviata la trattazione della causa, su istanza delle parti, al fine di valutare il contenuto del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, che, fra le altre disposizioni, proroga al 31 dicembre 1999 il termine fissato dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio (art. 2 del citato decreto-legge).

Considerato in diritto

1. La Regione Lombardia, con il presente conflitto di attribuzione, chiede che la Corte neghi allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, il potere di disporre la soppressione e la messa in liquidazione (ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404) del Consorzio del canale MilanoCremona-Po, con riguardo agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e, specificamente, alle competenze regionali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di navigazione interna, nonchè di ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione ed enti locali non territoriali. Chiede, in particolare, l'annullamento del decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1994 perchè invasivo delle sue attribuzioni.

2. Il Governo ha adottato, successivamente al decreto ministeriale impugnato, il decreto-legge n. 117 del 1995 che, all'art. 2, proroga al 31 dicembre 1999 il termine per il proseguimento dell'attività del Consorzio fissato dalla legge n. 128 del 1990. Il decreto-legge n. 117 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1995, n. 234, e l'art. 2 risulta integrato dalla legge di conversione, che vi ha inserito due commi (2-bis e 2-ter) concernenti i poteri gestionali, che passano a un comitato esecutivo del Consiglio di amministrazione del Consorzio, confermando la norma del decreto-legge sulla proroga fino al 31 dicembre 1999. L'attività del Consorzio si protrarrà, pertanto, fino al 31 dicembre 1999; e, così, viene privato di qualsiasi fondamento il decreto 15 marzo 1994 emanato dal Ministro del tesoro, non essendo stato reiterato il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (di proroga del termine per l'attuazione delle opere), dopo la sua decadenza per mancata conversione. Convertito il decreto-legge n. 117 del 1995, il Ministro del tesoro, con decreto 12 luglio 1995, ha annullato il decreto 11 marzo 1994, che era stato impugnato innanzi a questa Corte. È dunque cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/11/95.

Mauro FERRI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20/11/95.