Ordinanza n. 475 del 1995

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ORDINANZA N. 475

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1995 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Serù Salvatore e Pietroluongo Anna, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la declaratoria dell'inefficacia del sequestro giudiziario per tardiva esecuzione del sequestro stesso, il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 3 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il termine di esecuzione del sequestro inizi a decorrere dal deposito del provvedimento anzichè da quello della sua comunicazione; che, a parere del giudice a quo, l'intervenuta introduzione, ad opera del legislatore del 1990, dell'art. 669octies del codice di procedura civile, ai sensi del quale il termine previsto per l'avvio del procedimento di merito decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o dalla sua comunicazione alla parte interessata, nel caso in cui il provvedimento positivo sia stato reso fuori udienza, rende la disposizione di cui all'impugnato art. 675 non conforme all'art. 24 della Costituzione in quanto sarebbe mortificata l'effettività del diritto di difesa, imponendosi alla parte interessata alla misura un generale onere di diligenza che, alla luce del mutato contesto normativo, non potrebbe più essere ritenuto sussistente; che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che questa Corte con la sentenza n. 237 del 1995 ha già dichiarato l'infondatezza di questione identica a quella in esame; che non risultano addotti nuovi od ulteriori profili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/10/95.