Ordinanza n. 442 del 1995

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ORDINANZA N. 442

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanze emesse:

1) il 4 aprile 1995 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Moccia Alberto, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) l'11 aprile 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Dall'Agata Marco, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Tribunale militare di Verona e il Tribunale militare di Padova hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari;

che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

CONSIDERATO che i giudizi, riguardando l'identica questione, vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione", e che, di conseguenza la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 338 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18/10/95.