Ordinanza n. 404 del 1995

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ORDINANZA N. 404

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Viviano Gaetano, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di Gaetano Viviano, indagato per il reato di omicidio colposo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice per incompatibilità, ove questi, legato al pubblico ministero da vincolo di coniugio, si trovi investito della cognizione del medesimo fatto che, oggetto di un diverso procedimento, sia stato esaminato dallo stesso pubblico ministero;

che l'ordinanza di rimessione, nel dar conto delle vicende processuali che hanno preceduto l'incidente di costituzionalità in oggetto, precisa che la richiesta di archiviazione sulla quale il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni assunte da un altro pubblico ministero, legato da vincolo di coniugio allo stesso rimettente, nell'ambito di un procedimento diverso, perchè iscritto in data diversa nel registro delle notizie di reato, ma avente ad oggetto il medesimo fatto, concernente la morte di Gaetano Vannelli conseguente all'urto con l'autovettura condotta dall'indagato Gaetano Viviano, e concluso con un provvedimento di archiviazione;

che, tanto premesso, il giudice rimettente ritiene che l'impugnato art. 36, lettera f), cod. proc. pen., poichè obbligherebbe il giudice ad astenersi soltanto quando il coniuge di questi eserciti le funzioni di pubblico ministero nello stesso procedimento, non potrebbe essere applicato al caso in esame, nel quale le funzioni, rispettivamente, di pubblico ministero e di giudice, pur riguardando il medesimo fatto, non si svolgono all'interno dello stesso procedimento; che, pertanto, sulla base di tale interpretazione, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno ravvisa il contrasto dell'art. 36, lettera f), cod. proc. pen., con i principii di parità sostanziale delle parti processuali, di effettività del diritto di difesa e di indipendenza e imparzialità del giudizio, consacrati negli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'interpretazione della norma impugnata sulla quale è basata la questione di legittimità costituzionale in esame, appare destituita di fondamento, in quanto delimita l'operatività dell'obbligo di astensione ricondotto alla ipotesi di incompatibilità prefigurata dall'impugnato art. 36, lettera f), cod. proc. pen., ricorrendo ad una nozione formalistica di procedimento, estranea sia alla lettera della norma, sia alla sua ratio ispiratrice, che è quella di garantire la serenità e l'imparzialità del giudizio ogniqualvolta un rapporto qualificato (in ipotesi, il rapporto di coniugio) tra pubblico ministero e giudice, possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto, ancorchè questo costituisca l'oggetto di procedimenti formalmente diversi, così come è avvenuto nel caso in esame, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalità di iscrizione della notitia criminis;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale in oggetto va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.