ORDINANZA N. 403
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, (r)Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, promossi con una ordinanza emessa l'8 ottobre 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Marengo Renzo e Luigi Solaro, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993 e due ordinanze emesse il 10 e il 26 novembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nei procedimenti penali a carico di Galvagno Giorgio e Massobrio Francesco, iscritte al n. 786 del registro ordinanze 1993 e al n. 3 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
RITENUTO che, nel giudicare della responsabilità penale di Renzo Masengo e Luigi Solaro, imputati in quanto sindaci, rispettivamente, dei comuni di Castagnole Lanze e Costigliole d'Asti, del reato punito dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), per aver gestito scarichi fognari sprovvisti di autorizzazione, il Pretore di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo (r)Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
che la norma regionale impugnata esclude l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione all'esercizio di uno scarico (r)nuovo>, nel caso in cui sussista coincidenza tra titolare dello scarico e autorità competente al controllo;
che il Pretore rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale, con conseguente lesione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la disciplina statale stabilita dalla legge n. 319 del 1976 conterrebbe il principio generale dell'autorizzazione per tutti gli scarichi, come espressamente imposto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge citata;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 25 del la Costituzione, in relazione all'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, il quale assoggetta a sanzione penale, senza eccezioni, chiunque apra o effettui nuovi scarichi senza aver richiesto l'autorizzazione, dal momento che la norma regionale contrasterebbe con la riserva di legge statale in materia penale, con conseguente lesione del principio di uguaglianza nei confronti dei titolari di scarichi provenienti da pubbliche fognature operanti nell'ambito di diversi territori regionali;
che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, è stata sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con due ordinanze di contenuto identico dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, nel corso di due procedimenti penali instaurati a carico di Giorgio Galvagno e Francesco Massobrio, sindaci, rispettivamente, dei comuni di Asti e di San Damiano, imputati del reato punito dall'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per aver effettuato scarichi fognari senza richiederne l'autorizzazione;
che nelle due ordinanze di rimessione in esame, si assume il contrasto della norma regionale impugnata con l'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, che prevede una sanzione penale per chiunque, senza eccezioni, apra o effettui nuovi scarichi senza aver richiesto l'autorizzazione;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe rilevante in ciascuno dei giudizi a quibus, trattandosi di procedimenti penali instaurati a carico di sindaci imputati in qualità di responsabili delle pubbliche fognature gestite nei rispettivi comuni e con riguardo a scarichi fognari, che, avendo subìto un incremento quantitativo e una modifica qualitativa successivamente al 1976, devono definirsi scarichi nuovi, come tali soggetti all'obbligo dell'autorizzazione;
che in ciascuno dei tre giudizi instaurati di fronte a questa Corte è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;
CONSIDERATO che le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare opportuna la trattazione congiunta dei rispettivi giudizi;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione in esame, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalla norma regionale impugnata in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
che, in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 9 della legge n. 319 del 1976, nel quale si prevede che "gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei giudizi pendenti dinnanzi ad essi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti e al Giudice per le indagini preliminari presso al Pretura circondariale di Asti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Antonio BALDASSARRE, Redattore
Depositata in cancelleria il 26/07/95.