ORDINANZA N. 400
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, (r)Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Molino Tommaso, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
RITENUTO che nel corso del procedimento penale instaurato a carico di Tommaso Molino, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, quale legale rappresentante della O.TO.CAR s.r.l., di uno scarico nel sottosuolo equiparato agli scarichi civili, risultato eccedente, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, azoto nitroso e fosforo totale, rispetto ai parametri imposti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge della Regione Pie monte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo (r)Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, le norme regionali impugnate escluderebbero, per gli scarichi civili e assimilati recapitanti sul suolo o nel sottosuolo e aventi una portata volumetrica non superiore a 25 mc giornalieri, l'assoggettamento ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge n. 319 del 1976;
che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più rigoroso;
che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto delle disposizioni regionali impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali con conseguente incisione del relativo precetto;
che l'ordinanza di rimessione denuncia, altresì, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verrebbe a realizzare per i responsabili degli scarichi civili o equiparati esistenti nei diversi territori regionali;
che la questione di legittimità costituzionale in oggetto sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poichè la condotta contestata all'imputato riguarda l'eccedenza dei valori registrati di azoto ammoniacale, azoto nitroso e fosforo totale rispetto ai limiti fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale in oggetto sia dichiarata inammissibile o infondata, assumendo il rispetto da parte della Regione dei limiti costituzionali imposti alle proprie competenze legislative in materia, tanto più che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi civili o equiparati, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della legge statale, ma non di riprodurli;
CONSIDERATO che, successivamente alla emissione della ordinanza di rimessione in epigrafe, è intervenuto il decreto- legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che il giudice a quo assume violata dalle norme regionali impugnate in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono, rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli scarichi degli insediamenti ci vili che non recapitano in pubbliche fognature "tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ... fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che "... l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ...";
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio pendente dinanzi ad esso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Antonio BALDASSARRE, Redattore
Depositata in cancelleria il 26/07/95.