Ordinanza n. 398 del 1995

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ORDINANZA N. 398

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e dell'art. 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, <Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1993 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Cioni Aldo iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

RITENUTO che il Pretore di Pistoia, nel giudicare, ai sensi dell'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), della responsabilità penale di Aldo Cioni, titolare di una ditta di autolavaggi che effettuava scarichi reflui in acque superficiali in assenza della prescritta autorizzazione e superando i limiti di accettabilità prescritti dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, dal titolo <Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione;

che le norme regionali sopraindicate, recanti la disciplina degli scarichi civili, sono impugnate dal giudice rimettente nella parte in cui impongono, nel caso in esame, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti dalla tabella K1, allegata alla legge regionale della Toscana n. 5 del 1986 (limiti che risultano più permissivi di quelli fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976) e ne puniscono l'inosservanza con una sanzione amministrativa pecuniaria;

che, ad avviso del giudice a quo, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976, esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 del la Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più rigoroso;

che la questione di legittimità costituzionale in oggetto sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poichè la condotta contestata all'imputato riguarda valori registrati nelle acque di scarico in quantità superiore ai parametri chimici COD, materiali in sospensione totali e tensioattivi anionici, prescritti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976, benchè rispettosi dei corrispondenti più elevati limiti massimi indicati nella tabella K1 della legge regionale della Toscana n. 5 del 1986, in modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni della citata legge regionale n. 5 del 1986 comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che il Presidente della Giunta regionale della Toscana, intervenuto nel presente giudizio, ha chiesto una pronuncia di non fondatezza o di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sul presupposto del pieno rispetto, da parte della Regione Toscana, dei limiti costituzionali imposti alle proprie competenze legislative, in quanto l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi civili, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti di accettabilità fissati nella legge statale, ma non di riprodurli, di modo che il difetto del denunciato contrasto della disciplina regionale impugnata comporterebbe l'accertamento della irrilevanza, prima ancora che della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pistoia.

CONSIDERATO che, successivamente alla emissione della ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle norme regionali impugnate, con conseguente lesione dell'art. 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono, rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature "tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ... fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che "...l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ...";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio pendente dinanzi ad esso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/07/95.