Sentenza n. 396 del 1995

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SENTENZA N. 396

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione.

Ritenuto in fatto

1.-- Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate prevedono inquadramenti in sovrannumero nella qualifica superiore; equiparano, dopo nove anni, anche se ai soli fini giuridici, certo personale ad altro personale in servizio; estendono un particolare, e più favorevole, trattamento pensionistico a personale che ne era escluso; contengono l'interpretazione autentica di una precedente disposizione regionale; prevedono assunzioni ope legis di personale. Ad avviso del ricorrente, tali norme determinano illegittime disparità di trattamento, indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale nonchè elusione delle ordinarie procedure di reclutamento di personale pubblico.

2.-- La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte. Secondo la resistente non sarebbero fondate le censure attinenti alla disparità di trattamento (artt. 12, 13, 14), perchè tali disposizioni troverebbero, invece, adeguata giustificazione. Le censure rivolte all'art. 15 sarebbero, invece, anche inammissibili per la loro genericità, mentre quelle relative agli artt. 20 e 21 sarebbero infondate, perchè non possono essere considerate costituzionalmente precluse leggi di sanatoria e perchè le disposizioni impugnate appaiono vòlte ad assicurare la funzionalità degli enti locali interessati.

3.-- Successivamente alla instaurazione del giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 46), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata anche la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che ha dichiarato l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.

4.-- Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di missione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale) per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, nè sono più in grado di produrne poichè la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/07/95.