Sentenza n. 393 del 1995

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SENTENZA N. 393

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e l'avv. Francesco Castaldi per la Regione.

Ritenuto in fatto

1.-- Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate prevedono contributi straordinari in conto capitale a favore di due aziende private di trasporto, in relazione ad attentati incendiari di sospetta natura mafiosa subite dalle stesse. Secondo il ricorso, tale previsione, prevedendo trattamenti differenziati a determinati soggetti anzichè ad una categoria astratta di beneficiari, violerebbe il principio di eguaglianza. Sembrerebbe, altresì, violato il principio del buon andamento, non essendo richiesto che i beneficiari del finanziamento regionale siano tenuti a documentare l'utilizzo per il ripristino dei beni distrutti.

2.-- La Regione Siciliana costituita in giudizio, chiede che sia dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte.

Secondo la resistente, infatti, la legge impugnata avrebbe lo scopo, non già di "risarcire" i danni subiti dalle due imprese a causa degli attentati incendiari, ma quello di recuperare la piena funzionalità finanziaria e patrimoniale delle imprese beneficiarie del contributo pubblico, ivi compresi i livelli occupazionali precedenti agli attentati, al fine di ripristinare la piena efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone su strada.

3.-- Successivamente alla instaurazione del presente giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato nell'intero testo la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 44), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata anche la legge regionale 25 maggio 1995, 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che ha dichiarato l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.

4.-- Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, nè sono più in grado di produrne poichè la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/07/95.