SENTENZA N. 392
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera legislativa, approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1995.
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e l'avv. Giovanni Lo Bue per la Regione.
Ritenuto in fatto
1.-- Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera legislativa, approvata il 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio), per violazione degli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della Costituzione, nonchè dell'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in relazione agli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992. Ad avviso del ricorrente, la prima delle disposizioni impugnate, che prevede il rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, per il motivo che il legislatore non potrebbe interrompere il procedimento elettorale se non in casi di eccezionale gravità, ritenuti non sussistenti nel caso in esame. L'art. 13, invece, detterebbe, seppure a termine, una disciplina dell'attività venatoria, in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico- sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.
2.-- La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che, con riferimento all'art. 12, sia dichiarata cessata la materia del contendere, e, nei confronti dell'art. 13, la non fondatezza.
La cessazione della materia del contendere è motivata con riferimento al fatto che il ricorso ha impedito l'entrata in vigore della norma di rinvio delle elezioni amministrative, che pertanto si terranno nella data originariamente prevista. Per quanto riguarda l'impugnazione dell'art. 13, la resistente sostiene che, poichè la legislazione sta tale prevede che le regioni a statuto speciale si adeguino entro il febbraio 1996 alla nuova legge sulla caccia (art. 29 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55), nessuna censura potrebbe essere rivolta alla legge impugnata, che prevede l'adeguamento entro il 31 gennaio 1996.
3.-- Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19 maggio 1955 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale 18 maggio 1995, n. 41) omettendo le disposizioni oggetto della presente impugnativa.
Successivamente, delle disposizioni impugnate è stata dichiarata l'"abrogazione" da parte della legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).
4.-- Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto
Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato sono gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio). Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della Costituzione, nonchè l'art. 14 dello Statuto, per mancato rispetto delle norme fondamentali di riforma economico- sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.
Come richiamato nelle premesse in fatto, il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, che, nel recepire la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, ha omesso le disposizioni impugnate, delle quali, successivamente, è stata dichiarata l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Antonio BALDASSARRE, Redattore
Depositata in cancelleria il 26/07/95.