Sentenza n. 364 del 1995

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SENTENZA N. 364

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI -

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA 

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Boldrin Maria e l'INPS, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio proposto da Maria Boldrin, bracciante agricola con rapporto a tempo determinato, contro l'INPS che le aveva negato l'indennità di maternità per aver svolto meno di 51 giornate lavorative nel corso dell'anno, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 1° febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di 51 giornate di lavoro , e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella parte in cui, definendo bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, istituisce un presupposto per lo stesso riconoscimento della qualità di lavoratrice agricola, rilevante al fine della tutela della maternità.

Il giudice rimettente rammenta che tale normativa ha superato il vaglio di costituzionalità con riguardo all'indennità di malattia (sentenza n. 87 del 1970), sul riflesso della peculiarità del lavoro agricolo, il quale, a differenza del lavoro ne gli altri settori, ha carattere di discontinuità ed è prestato nei confronti di datori di lavoro diversi, sicchè riesce difficile la costituzione di una stabile posizione assicurativa. Ma obietta che la riduzione della tutela della maternità a quella della malattia contrasta con l'art. 37 Cost. e con la recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Invero, mentre la tutela contro le malattie attiene esclusivamente alla persona del lavoratore (artt. 32 e 38 Cost.), l'art. 37 trascende la persona della donna lavoratrice, mirando ad assicurare una speciale protezione alla madre e al bambino.

Sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., atteso che per altre categorie di lavoratori (ad esempio i pubblici impiegati, compresi quelli non di ruolo) l'indennità di maternità spetta anche quando l'astensione obbligatoria inizia prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Del resto la tutela del lavoro subordinato comprende qualsiasi modalità temporale ed è stata estesa di recente anche a prestazioni lavorative di un solo giorno (art. 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56), in un settore caratterizzato da una molteplicità di microimprese in misura analoga e forse superiore a quello dell'agricoltura, senza che sia stato sollevato alcun problema di schedatura e di permanenza minima dei relativi lavoratori, anche in relazione alla possibilità di eventuali frodi.

Un ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento è ravvisato nella disciplina prevista per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, alle quali l'art. 3 della legge n. 546 del 29 dicembre 1987 ha esteso la indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria senza limitazioni temporali iniziali.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di 51 giornate di lavoro all'anno, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella parte in cui, definendo bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, istituisce un presupposto per lo stesso riconoscimento della qualità di lavoratrice agricola, rilevante al fine della tutela della maternità.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice remittente è consapevole che non v'è contraddizione tra l'art. 15, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946. Le due norme operano su piani diversi: la prima presuppone costituito il rapporto assicurativo e dispone che l'indennità di maternità (assimilata a quella di malattia solo per quanto attiene ai criteri di erogazione) non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa; la seconda, invece, prevede uno speciale presupposto per la costituzione del rapporto assicurativo: agli effetti del diritto all'indennità di malattia o di maternità, lo status di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione negli appositi elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro.

I due piani vengono però confusi quando, per corroborare la censura di violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza procede a comparazioni con altre categorie di lavoratori aventi - specialmente quelli autonomi, come i coltivatori diretti - caratteristiche affatto diverse da quelle dei braccianti agricoli. Non è producente nemmeno il paragone col settore del turismo e degli esercizi pubblici, il quale, contrariamente a quanto afferma il giudice a quo, non è caratterizzato da prestazioni di lavoro ambulatorie e precarie analogamente al lavoro bracciantile, bensì dalla richiesta di prestazioni di lavoro stagionali, alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro, collegata all'alternarsi della bassa e dell'alta stagione. Quanto al caso eccezionale previsto dall'art. 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non è qui possibile l'acquisto del diritto all'indennità di maternità: o la lavoratrice viene assunta, per una prestazione di lavoro non superiore a un giorno, prima dell'inizio del periodo previsto dall'art. 4, lett.a), e allora a tale data il rapporto di lavoro è già cessato; o viene assunta dopo l'inizio del settimo mese di gravidanza, e allora l'assunzione è nulla, la prestazione dedotta in contratto essendo vietata.

3. - Non è violato nemmeno l'art. 37, primo comma, Cost. Il legislatore è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualità professionale della lavoratrice. Nè si può dire che il limite fissato dalla norma impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della ragionevolezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavora tori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.