Ordinanza n. 354 del 1995

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ORDINANZA N. 354

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa l'8 e il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti a sezioni riunite, negli appelli (riuniti) proposti dall'Assemblea regionale siciliana ed altri, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione dell'Assemblea regionale siciliana;

udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino per l'Assemblea regionale siciliana.

RITENUTO che con ordinanza iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1994, la Corte dei conti a sezioni riunite, chiamata a giudicare su appelli promossi avverso pronunce della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, ha sollevato, in riferimento all'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto- legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); che per il giudice rimettente la norma è incostituzionale nella parte in cui, istituendo le sezioni giurisdizionali centrali, omette ogni previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia con sede in quella Regione, mentre l'art. 23 dello Statuto speciale prevede la costituzione di sezioni degli organi giurisdizionali centrali, ivi compresa la Corte dei conti; che si è costituita l'Assemblea regionale siciliana, sostenendo la fondatezza della questione.

CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131 (decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali), e con il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, tuttora in vigore, che all'art. 1 novella la disposizione denunziata, facendo salvo espressamente "quanto disposto in attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana"; che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta la valutazione dell'incidenza del ius superveniens nel giudizio pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti a sezioni riunite.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/07/95.