ORDINANZA N. 338
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi con sette ordinanze emesse il 10 e il 17 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Verona (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Padova, il 19 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Torino (n. 3 ordinanze), il 21 febbraio 1995 dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 134, 135, 175, 236, 237, 273 e 309 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 14, 19, 21 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che il Tribunale militare di Verona, con due ordinanze del 10 gennaio 1995 e del 17 gennaio 1995, il Tribunale militare di Torino, con tre ordinanze del 19 gennaio 1995, il Tribunale militare di Padova, con due ordinanze del 24 gennaio 1995 e del 21 febbraio 1995, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai procedimenti penali davanti ai Tribunali militari (R.O.134, 135 del 1995), ai reati militari puniti con la reclusione militare (R.O. 175 del 1995), ai reati militari puniti con la reclusione ordinaria (R.O. 236, 237, 273 del 1995); che in tutti i giudizi è intervenuto il Presi dente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate.
CONSIDERATO che i giudizi, concernenti questioni identiche o analoghe, vanno riuniti; che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già dichiarato < l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione>, così da ricomprendere tutte le variegate ipotesi prospettate da ciascuno dei giudici a quibus (v. punto 2 del Considerato in diritto); che, di conseguenza, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo < nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione>.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.