Ordinanza n. 329 del 1995

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ORDINANZA N. 329

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, sul ricorso proposto da Luigi Mencacci contro l'Ufficio Tecnico Erariale di Perugia iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO che, con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (R.O. n. 518 del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Perugia ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie); che il giudice remittente, rilevato che la legge predetta ha provveduto a convertire l'ultimo decreto-legge di una serie reiterata di decreti, ed "altresì, a regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i precedenti decreti non convertiti", osserva che l'art. 77 della Costituzione non consente la reiterazione di un decreto-legge non convertito, potendo le Camere, che non provvedano nel termine di sessanta giorni, "soltanto regolare con legge (legge di regolamento), i rapporti sorti sulla base del primo decreto non convertito"; che la questione viene rimessa affidando a questa Corte il compito di decidere "come ricevere e valutare i profili di incostituzionalità che emergono dalla fattispecie che le viene sottoposta"; che, più specificamente, viene rimesso alla Corte di valutare "come coniugare l'inerzia delle Camere a convertire i decreti e la ineluttabile esigenza per il Governo, quando straordinaria necessità ed urgenza effettivamente ricorra, di reiterare il decreto-legge non convertito"; nonchè di "affrontare il problema della tempestiva sindacabilità dei casi straordinari di necessità ed urgenza addotti dal Governo a giustificazione del provvedimento adottato", anche per evitare che il "potere esecutivo" si sottragga "alla verifica giurisdizionale prevista per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost.)"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non ammissibile o, in subordine, non fondata, atteso che:

a) la norma di conversione, di per sè, converte un solo decreto e non entra in relazione con i decreti che hanno perso efficacia;

b) i rapporti giuridici sorti nella base di decreti non convertiti vengono disciplinati "direttamente, senza la mediazione dei decreti non convertiti";

c) l'art. 77 "reca una precisazione utile, ma non essenziale", limitandosi ad escludere "che la mancata conversione di un decreto ingeneri un limite alla potestà legislativa del Parlamento";

d) l'accenno, nell'ordinanza di rimessione, all'art. 113 della Costituzione trascura che "il decreto-legge è atto legislativo" e che la giurisdizione "non può rivendicare che, nelle more del giudizio, il legislatore si astenga dal porre nuove norme";

e) "la c.d. reiterazione del decreto-legge non altera i contenuti e le modalità" del controllo politico esercitato dal Parlamento, risultando erroneo assumere che "più decreti si fondano tra loro" e formino, in violazione della norma costituzionale, "un atto unitario avente efficacia complessiva superiore a 60 giorni";

CONSIDERATO che la questione è prospettata in termini perplessi se non addirittura contraddittori, non risultando chiaro dall'ordinanza se si intenda censurare il comportamento del Governo nel reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge ovvero il comportamento omissivo del Parlamento nel procedimento di conversione, sicchè non è dato apprezzare sotto quali profili si verificherebbe il lamentato contrasto con il parametro invocato; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie) sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.