ORDINANZA N. 323
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, 1, lettera a), e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal Pretore di Imperia nel procedimento penale a carico di Cha Ottavio ed altri, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.
RITENUTO che, nel corso di un procedimento penale, instaurato nei confronti di 28 sindaci della Provincia di Imperia, imputati di aver mantenuto gli scarichi fognari dei rispettivi comuni senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Imperia, con ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 (R.O. n. 390 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, 1, lettera a), e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); che, secondo il giudice a quo, le disposizioni denunciate, nel non considerare la specifica posizione dei comuni, i quali assumono la doppia posizione di titolari degli scarichi e, insieme, di titolari di un pubblico servizio e nel prevedere l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, secondo comma, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, porrebbero in essere una normativa manifestamente irragionevole ed illogica, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che, inoltre, l'art. 21, secondo comma, della legge Merli non terrebbe conto di altre sostanziali diversità di situazioni tra i vari sindaci, atteso che, mentre alcuni sindaci non hanno realizzato il programma e continuano a scaricare, altri si trovano all'improvviso titolari di uno scarico munito di un depuratore, ma con valori fuori tabella, ed altri ancora risultano titolari di uno scarico senza depuratore per omissioni ed inerzie addebitabili ad altri.
CONSIDERATO che il decreto- legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ha introdotto innovazioni nella disciplina di cui alla predetta legge 10 marzo 1976, n. 319, con specifico riguardo, tra l'altro, alle sanzioni previste dall'art. 21; che, in relazione alle menzionate, recenti modifiche legislative, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate questioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.