Ordinanza n. 317 del 1995

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ORDINANZA N. 317

1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1995 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Alma e il Ministero delle finanze iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, con ordinanza del 3 gennaio 1995, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui, in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione governativa sulla società prevista dall'art. 3, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non consente l'esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 dello stesso d.P.R. n. 641 del 1972; che, ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti con cui la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato la disciplina parallela contenuta nell'art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972 sull'imposta di bollo, valgono anche per la norma impugnata, la quale parimenti comporta una ingiustificata compressione del diritto di difesa del contribuente, in particolare disponendo la decadenza dall'azione giudiziaria per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi; che è ritenuto violato anche il principio di eguaglianza, perchè in materia di rimborsi l'Amministrazione, essendo priva di poteri discrezionali e dovendo soltanto verificare la sussistenza dei presupposti del diritto fatto valere dal contribuente, si trova con questo in una posizione paritaria.

CONSIDERATO che l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 56 del 1995, "nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo". Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 56 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12/07/95.