Sentenza n. 312 del 1995

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SENTENZA N. 312

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1994 dalla Corte d'appello di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Antuzzi Quintilio e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ed altri e tra il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e Nardone Umberto ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visti gli atti di costituzione di Nardone Umberto ed altro, di Antuzzi Quintilio e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; uditi gli avv.ti Vincenzo Mazzei per Antuzzi Quintilio, Massimo S. Giannini e Vittorio Mandel per il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di più procedimenti civili riuniti, vertenti fra Antuzzi Quintilio ed altri e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui non prevede la legittimazione dei professionisti collegiati a proporre ricorso al Consiglio nazionale contro le deliberazioni d'iscrizione all'Albo adottate dal Consiglio di collegio. Dopo aver esposto il fatto da cui ha tratto origine il giudizio, il giudice a quo ritiene che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dal momento che ogni nuova iscrizione all'Albo rappresenta una contrazione delle possibilità di lavoro per i professionisti già iscritti, e che costoro hanno un innegabile interesse alla salvaguardia dei livelli tecnico-professionali dell'intera categoria: motivi per i quali risulterebbe contrastante con il diritto di difesa negare agli stessi la possibilità di proporre ricorso. Tanto più, si precisa, che nell'attuale momento storico del Paese non appare ragionevole che la tutela delle citate esigenze sia rimessa al pubblico ministero in via esclusiva ed entro termini così angusti da non consentire neppure di sollecitarne utilmente i poteri.

2. - Con atto congiunto, si sono costituiti dinanzi a questa Corte Nardone Umberto e Campi Tommaso chiedendo che la questione sollevata dalla Corte d'appello di Napoli sia dichiarata manifestamente infondata. Le parti rilevano in primo luogo che l'interesse legittimo di cui sarebbero titolari i ragionieri collegiati non sussisterebbe in quanto tale, essendo piuttosto un interesse di mero fatto, privo di un collegamento diretto ed immediato con il bene tutelato. Contestano inoltre la motivazione addotta dal giudice a quo per ritenere sussistente un interesse legittimo in capo al professionista collegiato; ritengono altresì che la possibilità di contrazione del lavoro sia evento del tutto astratto e generico; che la tutela dell'ordine professionale non possa essere attribuita ai singoli. Quanto alla congruità del tempo concesso per l'impugnazione, si rileva che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del legislatore.

3. - Si è costituito anche Antuzzi Quintilio, concludendo per l'accoglimento della questione, in quanto la disposizione impugnata lederebbe il diritto del singolo professionista collegiato alla tutela amministrativa e giurisdizionale del proprio status, mentre non vi sarebbe possibilità di una diversa tutela, tanto più che il potere di vigilanza del Consiglio nazionale non può in nessun caso condurre allo scioglimento dei Consigli dei collegi locali ma solo avanzare proposta in tal senso al Ministro di grazia e giustizia; e quando anche tale scioglimento avvenisse, non sarebbero automaticamente annullate le deliberazioni adottate da quel Consiglio. Nè tantomeno sarebbe possibile la via del ricorso al Tribunale ordinario.

4. - Si è costituito altresì il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, concludendo per una diversa interpretazione della disposizione impugnata ed, in subordine, per l'accoglimento della questione. In particolare si sostiene che la legittimazione dei professionisti collegiati a ricorrere anche nelle vie del ricorso gerarchico improprio è stabilita non solo dall'art. 1 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ma ancor prima dall'art. 28 del d.P.R. n. 1068 del 1953: ed anche ammettendo che non di diritti soggettivi ma di interessi legittimi si trattasse, tale qualificazione non escluderebbe la legittimazione a ricorrere, dato che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non consentono di configurare la tutela degli interessi legittimi più attenuata rispetto a quella dei diritti soggettivi, specie per quel che riguarda l'interesse a ricorrere. Si ribadisce inoltre che l'interesse fatto valere dal professionista collegiato non è un interesse di fatto nè un interesse remoto, ma un interesse individuale, concreto ed attuale.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata. Rileva in particolare la difesa erariale che le norme che disciplinano l'iscrizione all'Albo tutelano, in via diretta, l'interesse pubblico a vedere esercitata la professione esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli e dei requisiti stabiliti dalla legge, ed in via indiretta l'interesse del professionista che sia in possesso del titolo e dei requisiti prescritti ad ottenere l'iscrizione, mentre nessuna tutela sarebbe invece concessa agli iscritti collegiati: per tale ragione non può invocarsi, a garanzia di tali interessi, l'art. 24 della Costituzione. Nè sarebbe corretta l'argomentazione circa l'opportunità di un controllo "diffuso" da parte degli iscritti a che gli aspiranti all'iscrizione nell'Albo siano professionalmente qualificati: trattandosi infatti di liberi professionisti in regime di libero mercato, l'inidoneità professionale dei nuovi iscritti potrebbe paradossalmente rappresentare un vantaggio per coloro che furono iscritti a seguito di esame, i quali sarebbero "premiati" dal gioco naturale del mercato.

6. - In prossimità dell'udienza hanno presentato ulteriori memorie sia le parti costituite che l'Avvocatura Generale dello Stato, ribadendo le rispettive posizioni.

Considerato in diritto

 

1. - È sottoposta al giudizio di questa Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui non prevede la legittimazione dei professionisti iscritti al relativo collegio a proporre ricorso (al Consiglio nazionale) contro le deliberazioni d'iscrizione all'Albo adottate dal Consiglio di collegio.

2. - La questione è infondata. Va subito rilevato che il procedimento di iscrizione all'Albo presso i Consigli di collegio ed il procedimento previsto dal denunziato art. 32 dinanzi al Consiglio nazionale, cui dà luogo il ricorso gerarchico improprio proponibile da parte dei soggetti indicati dalla legge, hanno natura amministrativa, ancorchè le deliberazioni del Consiglio nazionale possano essere successivamente sottoposte al vaglio del Tribunale mediante atto proponibile ad opera degli stessi soggetti, dandosi in tale modo inizio ad un procedimento giurisdizionale ai sensi dell'art. 28 dello stesso d.P.R. n. 1068 del 1953. Questa Corte ha costantemente affermato che "la disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali non è da ricomprendere quello del giusto procedimento amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24, primo comma, e 113 della Costituzione" (v. sentenze n. 210 del 1995 e, analogamente, n. 103 del 1993). Relativamente ai fatti da cui è sorta la presente questione, la fase giurisdizionale si è svolta solo a seguito del procedimento amministrativo di iscrizione all'Albo e della relativa impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine; ma è soltanto con riferimento al precedente procedimento amministrativo che è sorto il problema relativo alla legittimazione dei ragionieri già iscritti, profilo che ha poi dato luogo al presente giudizio di costituzionalità. Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte, la questione, così come prospettata nella presente sede con riferimento all'art. 24 della Costituzione, va dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.