Ordinanza n. 304 del 1995

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ORDINANZA N. 304

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Enna nel procedimento penale a carico di Antonio Gagliano e Salvatore Termine, iscritta al n. 591 del registro ordinanze del 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che con ordinanza emessa il 1° febbraio 1994 - nel corso di un giudizio con rito abbreviato nei confronti di alcuni amministratori pubblici, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, per avere modificato, attraverso l'esecuzione di opere edilizie a pochi metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, lo stato dei luoghi della zona sottoposta a vincolo paesaggistico - il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Enna ha sollevato, in riferimento agli artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), nella parte in cui prevede che quando si tratta di opere pubbliche in zone soggette a tutela il parere della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali si intende favorevolmente reso in mancanza di pronunzia entro 90 giorni dalla richiesta, mentre la necessità di autorizzazione espressa risponderebbe ad un principio vincolante anche per la legislazione regionale; che è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza. Difatti nella zona considerata sarebbe radicalmente vietata ogni attività costruttiva, sia perchè essa ricade nella fascia di rispetto di 100 metri dalla linea di costa del lago (art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15), sia perchè è inclusa in una riserva naturale integrale (art. 6 della legge della Regione Siciliana 9 agosto 1988, n. 14).

CONSIDERATO che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, le opere in questione sono state realizzate a meno di 100 metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, e che l'area è soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 15, lettera d), della legge della Regione Siciliana 12 giugno 1976, n. 78 e dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15, come del resto ha anche rilevato la Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali dichiarando non luogo a pronunciarsi nel merito del progetto sottoposto al suo esame; che non sussiste il necessario nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, perchè manca del tutto il presupposto per applicare la norma denunciata, non dovendosi fare ricorso alla disciplina del silenzio assenso prevista nella procedura per il parere della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali; che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.