Ordinanza n. 264 del 1995

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ORDINANZA N.264

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a seguito dell'ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini Natalia contro l'Ufficio delle Imposte dirette di Camerino iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995; udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che, con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 20 settembre 1994 (Registro ordinanze n. 784 del 1994), regolarmente notificata e comunicata, la Commissione tributaria di primo grado di Camerino si è limitata a sospendere "il giudizio avendo sollevato d'ufficio l'eccezione di costituzionalità di cui all'ordinanza di pari data", con verosimile riferimento all'altro provvedimento di cui al Registro ordinanze n. 783 del 1994, con il quale il medesimo giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

CONSIDERATO che l'ordinanza qui in esame ha per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio a quo in conseguenza della eccezione di legittimità costituzionale sollevata con altra ordinanza di pari data; che essa, priva dei requisiti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta inidonea a promuovere il giudizio incidentale di legittimità costituzionale; che, pertanto, si rende necessario il rinvio degli atti al giudice che li ha trasmessi. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina il rinvio degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Camerino, che li ha trasmessi con l'ordinanza in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/06/95.