Ordinanza n. 259 del 1995

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ORDINANZA N.259

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal Pretore di Palermo nel procedimento vertente tra il Condominio di Piazza Gentili, 12, Palermo e Fiandaca Federico, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

RITENUTO che il Pretore di Palermo ha sollevato, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1994, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), nella parte in cui non esclude l'applicabilità della proroga biennale dei contratti di locazione, ivi prevista, in favore del condominio che intenda destinare l'immobile ad alloggio del portiere; che il giudice a quo era stato adito da un condominio locatore, il quale aveva citato il conduttore per la convalida dello sfratto per finita locazione contestualmente intimatogli, successiva mente allegando in udienza tale esigenza di destinazione; che, a parere del Pretore remittente, dalla mancanza di tutela dell'obbligo giuridico che imporrebbe all'attore di assicurare la disponibilità dell'alloggio, deriverebbero una lesione del principio di parità di trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui è possibile far valere la necessità nonchè una menomazione del diritto di agire; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che il giudice a quo rappresenta come necessità la mera intenzione del locatore di destinare l'immobile ad alloggio del portiere, erroneamente richiamandosi al vigente C.C.N.L. per i portieri (del 25 maggio 1992), il quale viceversa configura la disponibilità dell'alloggio come una conseguenza della classificazione del lavoratore con mansioni di portiere in una determinata categoria e non già quest'ultima come fonte di obbligo a garantire l'alloggio stesso; che, inoltre, la prospettazione attribuisce all'asserzione circa tale utilizzo del bene una rilevanza del tutto impropria, trattandosi di una destinazione che per un verso è estranea a quelle esigenze di tutela della persona umana e della famiglia giustificative dell'eccezione alla proroga biennale (cfr. ordinanza n. 226 del 1994) e per altro verso non risulta neppure fatta valere nella forma della preventiva comunicazione ex art. 29, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, bensì soltanto dedotta nel corso di un procedimento per convalida (in cui non è stato neppure disposto il mutamento del rito); che, pertanto, la questione è manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/06/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/06/95.