SENTENZA N. 251
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 4 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 13 giugno 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzione centrale III, Divisione 36, dell'11 febbraio 1994, prot. n. 0317 cp/1 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1994. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzione centrale III, Divisione 36, dell'11 febbraio 1994, prot. n. 0317 cp/1, che nomina i componenti del Comitato provinciale di Bolzano per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ritenendo lese le sue attribuzioni, di tipo esclusivo, in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 18, e 16). Secondo la ricorrente, non spetta al Ministero dei trasporti provvedere alle nomine dei componenti di detto Comitato provinciale - senza peraltro neanche rispettare il principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici - nè spetta al Ministero affidare le funzioni di segreteria a uffici periferici della motorizzazione civile.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza del ricorso.
3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato memoria, osservando come nelle more del giudizio il decreto impugnato sia stato rimosso dall'amministrazione statale (decreto del 1° settembre 1994, prot. n. 2058 cp/1, emanato dallo stesso direttore centrale del Ministero dei trasporti che aveva adottato l'atto fonte del conflitto) e ritenendo dunque cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzione centrale III, divisione 36, dell'11 febbraio 1994, prot. n. 0317 cp/1, che nomina i componenti del Comitato provinciale di Bolzano per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ritenendo lese le sue attribuzioni in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (Statuto speciale Trentino- Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 18, e 16). Sottolinea la ricorrente che il Ministero dei trasporti non ha titolo per nominare i componenti del Comitato provinciale, nè ha il potere di affidare le funzioni di segreteria a uffici periferici della motorizzazione civile.
2. - Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzione centrale III, Divisione 36, con decreto del 1° settembre 1994, prot. n. 2058, ha ritirato il decreto impugnato. Nell'udienza pubblica entrambe le parti hanno convenuto che sia cessata la materia del contendere, chiedendo che questa Corte si pronunci conseguenzialmente. Preso atto che il decreto ministeriale che aveva dato luogo al conflitto è stato rimosso dall'amministrazione statale competente, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/06/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/06/95.