Ordinanza n. 243 del 1995

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ORDINANZA N.243

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 e degli artt. 1, 3, 4 e 6 della legge della Regione Emilia- Romagna 18 aprile 1992, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) in attuazione della legge 9 novembre 1988, n. 475), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico del legale rappresentante della ditta CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliano di Roteglia, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1993 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Ferrari Claudio, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia e il Pretore di Reggio Emilia, con due ordinanze di contenuto analogo, la prima emessa il 3 novembre 1993, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1994 e la seconda emessa il 28 ottobre 1993, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1994, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di rifiuti industriali), convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nonchè degli artt. 1, 3, 4 e 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) in attuazione della legge 9 novembre 1988, n. 475), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione; che, in particolare, la prima ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel corso di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della ditta CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliano di Roteglia, imputato del reato di cui agli artt. 3, comma 5, e 9-octies, del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito nella legge n. 475 del 1988, per non aver tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, e la seconda è stata emessa dal Pretore di Reggio Emilia nel corso di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società cooperativa "Gheo", imputato del reato di cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per aver svolto attività di smaltimento di rifiuti senza l'autorizzazione prescritta; che i giudici a quibus, aderendo ad un principio affermato dalla Corte di cassazione, ritengono che le materie prime secondarie non costituiscano una categoria autonoma, ma al contrario siano una specie particolare di rifiuti e che, di conseguenza, possa accadere, come nei casi sottoposti alla loro cognizione, che i residui derivanti da una determinata attività produttiva possano essere qualificati, allo stesso tempo, sia come "rifiuti", sia come "materie prime secondarie" (nel primo caso si trattava di cocci cotti di gres porcellanato in monopressatura e scarti di argilla atomizzata cruda, nel secondo di materiale litoide); che entrambi i giudici ritengono che il rinvio alla legge regionale, contenuto nell'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del 1988, per la disciplina di importanti aspetti del regime delle materie prime secondarie, si ponga in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, in quanto consente alle regioni di togliere rilevanza penale a determinati comportamenti in materia di smaltimento di rifiuti, in violazione della riserva di legge statale in materia penale, e ritengono altresì che tale norma violi l'art. 3 della Costituzione, perchè determina una disparità di trattamento tra cittadini di diverse regioni; che i giudici rimettenti affermano che sarebbe viziata di incostituzionalità, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, anche la legge regionale dell'Emilia-Romagna, n. 21 del 1992, perchè essa avrebbe dettato la disciplina delle materie prime secondarie senza rispettare pienamente l'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del 1988, che impone alle regioni di legiferare in tale ambito "in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche" statali, attualmente insussistenti, in seguito all'annullamento, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1990, del decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990; che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, sollevando dubbi in ordine alla ammissibilità delle questioni, in considerazione del fatto che, in seguito alla emissione delle ordinanze, è intervenuto il decreto- legge 9 novembre 1993, n. 443, reiterato con decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, il cui art. 13 ha abrogato l'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e il cui art. 12 ha escluso la punibilità per le attività relative alle materie prime secondarie, poste in essere in violazione del d.P.R. n. 915 del 1982, ma conformi al decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero alle leggi regionali; che, quanto al merito della questione, l'Avvocatura dello Stato osserva che la sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1990 non ha annullato integralmente il decreto ministeriale 26 gennaio 1990 e quindi non ha inciso sulla esistenza di una normazione statale costituente il presupposto della disciplina legislativa regionale prevista dall'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del 1988, idonea a garantire sia una sufficiente omogeneità del regime delle materie prime secondarie su tutto il territorio nazionale, sia il rispetto del principio di legalità, prescritto dall'art. 25 della Costituzione.

CONSIDERATO che le ordinanze sottopongono all'esame della Corte questioni identiche e che, pertanto, i relativi giudizi possono venire riuniti per essere congiuntamente decisi; che, successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 13 abroga l'art. 2 del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito nella legge n. 475 del 1988, impugnato da entrambi i giudici remittenti, e il cui art. 12, comma 4, afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7 gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente ed eventualmente, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia e al Pretore di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/06/95.