Ordinanza n. 242 del 1995

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ORDINANZA N.242

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 <Norme per la tutela dell'ambiente>), promosso con ordinanza emessa il 3 agosto 1993 dal Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Cesarato Francesco, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visto l'atto di intervento della Regione Veneto; udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre

RITENUTO che nel corso di un procedimento penale a carico di Cesarato Francesco, nel quale viene contestato il reato di omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, previsto dagli artt. 3, commi 1 e 3 (recte: 5), e 9- octies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di rifiuti industriali), convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il Pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 <Norme per la tutela dell'ambiente>), per violazione dell'art. 117 della Costituzione; che il giudice a quo rileva che i rifiuti in questione (scarti di polietilene, di tessuto e cartone) sono sicuramente riconducibili alla nozione di materie prime secondarie definita dall'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e dal decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, norme recepite in ambito regionale dalla legge della Regione Veneto n. 28 del 1990; che, continua il Pretore, mentre la Corte Costituzionale ha annullato, con sentenza n. 512 del 1990, il decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, la legge regionale del Veneto, che ha recepito tale decreto, sarebbe ancora vigente, in quanto il rinvio da essa operato al decreto ministeriale sarebbe un rinvio recettizio e, tuttavia, sarebbe divenuta incostituzionale per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto tale legge non sarebbe (più) conforme alla disciplina statale di indirizzo e coordinamento (allo stato insussistente); che la Regione Veneto, costituitasi in giudizio, concorda con il giudice a quo nel ritenere che nel caso di specie sia applicabile la normativa sulle materie prime secondarie, rimanendo estranea, invece, quella sui rifiuti speciali; che la Regione osserva che la legge impugnata è stata adottata sulla base dell'art. 2 della legge n. 475 del 1988, che affida alla legge regionale la disciplina delle modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse ed anche la definizione delle condizioni e delle modalità per l'esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa per lo smaltimento dei rifiuti; che, ad avviso della Regione, non costituisce un motivo di illegittimità costituzionale della legge regionale il fatto che essa non sia in armonia con gli atti di indirizzo e coordinamento dello Stato, i quali peraltro non sussistono a causa dell'inerzia dello Stato, non imputabile alla Regione; che la Regione osserva che l'emanazione del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), pone in dubbio la rilevanza della questione nel giudizio a quo, e che, inoltre, il suo articolo 13, abrogando l'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e facendo salve le leggi regionali compatibili con le disposizioni di principio del decreto- legge stesso, confermerebbe che lo spazio riservato al legislatore regionale è delimitato solo dai principi dettati dal legislatore in materia.

CONSIDERATO che, successivamente alla emissione della ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 12, comma 4, afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7 gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/06/95.