ORDINANZA N.238
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con due ordinanze emesse il 17 gennaio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale per le materie di contabilità pubblica, sulle istanze proposte da Coscia Luigi ed altri e dal Procuratore Generale nei confronti di Campobasso Emidia, iscritte ai nn. 268 e 269 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre
RITENUTO che con due ordinanze di identico contenuto, la prima, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1994, emessa nel corso di un procedimento camerale per la sospensione della esecuzione di una decisione di condanna per danno erariale di alcuni amministratori della Unità Sanitaria Locale di Lucera, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia e la seconda, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1994, emessa nel corso di un giudizio di appello avverso una decisione di inammissibilità della domanda di condanna, per danno erariale, di un erede di un amministratore della Unità Sanitaria Locale di Andria, pronunciata dalla medesima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, la Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale per le materie di contabilità pubblica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti giudicano con tre magistrati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione; che, il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata sia viziata di irragionevolezza, perchè, nonostante l'affinità dei ruoli svolti dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, specie a seguito della riforma operata con la legge n. 19 del 1994, la struttura della prima appare meno garantista di quella del giudice amministrativo di secondo grado, perchè opera con tre componenti, anzichè con cinque; che sarebbe violato altresì l'art. 3 della Costituzione, perchè la norma impugnata tratterebbe in modo eguale situazioni differenziate, quali sono quelle delle parti nei giudizi di primo e secondo grado; che, di conseguenza, sarebbe violato l'art. 24 della Costituzione, perchè non sarebbe assicurato nel migliore dei modi il "giusto procedimento decisorio"; che non sarebbe rispettato l'art. 97 della Costituzione, perchè verrebbe ridotto l'apporto cognitivo sulla base del quale una giurisdizione superiore, quale è la Corte dei conti in sede di appello, giunge alle decisioni di sua competenza, senza che ciò sia giustificato da esigenze parimenti rilevanti; che, nell'opinione del giudice a quo, la riduzione della composizione della Corte dei conti a tre membri lede anche l'art. 111 della Costituzione, perchè tale previsione costituzionale, che limita il ricorso in Cassazione contro le sentenze della Corte dei conti ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, presuppone che tale organo sia composto da cinque membri, così come era stabilito, prima che intervenisse la norma impugnata, dall'art. 4 del R.D. n. 1214 del 1934.
CONSIDERATO che le questioni hanno ad oggetto le medesime disposizioni e possono essere riunite e congiuntamente decise; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47 e con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, il cui art. 1 modifica la norma impugnata, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti, in sede di appello, giudicano con cinque magistrati; che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte, questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Antonio BALDASSARRE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13/06/95.