ORDINANZA N.215
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice _Presidente in carica, nei confronti del Consiglio di Stato, sezione IV, in relazione alla decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, con la quale, accolto il ricorso del dott. Mario Cozzi, si è intimato al C.S.M. di conferire, nel termine di 60 giorni dalla notifica della pronuncia, l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli al medesimo dott. Cozzi, nominando in caso di inutile decorso del termine, il Vice Presidente del C.S.M. quale commissario ad acta; conflitto sollevato con ricorso depositato in Cancelleria il 12 aprile 1995 ed iscritto al n. 54 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.
RITENUTO che con il ricorso in esame il Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò autorizzato con delibera 16 febbraio 1995, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Consiglio di Stato, sez. IV^, in relazione alla decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, indicata in epigrafe; che il Consiglio ricorrente ha lamentato la lesione, per effetto della decisione impugnata, delle attribuzioni garantite dalla Costituzione in tema di provvedimenti sullo stato dei magistrati e, in particolare, di conferimento di uffici direttivi, e ha chiesto che sia dichiarato che non spetta al Consiglio di Stato alcun potere di emettere ordini nei confronti del C.S.M., nè disporre la nomina di un Commissario ad acta, nè nominare il Vice Presidente del C.S.M. per detta funzione, con il conseguente annullamento della indicata decisione.
CONSIDERATO che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato la cui risoluzione spetti a questa Corte; che, infatti, sotto il profilo soggettivo, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 103 e 113 Cost.); che, sotto il profilo oggettivo, è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual è quella conferita al Consiglio superiore della magistratura in ordine allo status dei magistrati (art. 105 Cost.); che, pertanto, va dichiarato ammissibile il ricorso, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di ammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Consiglio di Stato; dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Consiglio di Stato, in persona del Presidente in carica, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/05/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 31/05/95.