Ordinanza n. 214 del 1995

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ORDINANZA N.214

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice Presidente in carica, nei confronti del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 1a, nonchè del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai seguenti atti: a) ordinanza del TAR Lazio -- sez. 1a, n. 2915 del 7 dicembre 1994 -- con la quale è stato ordinato al C.S.M. di "dare compiuta esecuzione all'ordinanza n. 1644 del 22 giugno 1994"; b) ordinanza del TAR Lazio -- sez. !a, n. 209 del 25 gennaio 1995 -- con la quale il Ministro di grazia e giustizia è stato nominato Commissario ad acta per l'esecuzione delle ordinanze nn. 1644/94 e 2915/94, e, quindi, per sollevare il dott. Francesco Cortegiani dall'ufficio di Presidente del Tribunale di Catania ed immettervi nelle funzioni di reggente, il dott. Benito Vergari; c) provvedimento del Ministro di grazia e giustizia n. 1637g/CS/1537 del 3 marzo 1995 con il quale lo stesso ha delegato le funzioni di Commissario ad acta al dott. Carlo Adriano Testi, Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali; d) provvedimento del predetto Direttore generale n. 1637g/CS/1538 del 3 marzo 1995 con il quale è stata data esecuzione all'ordine impartito dal TAR; conflitto sollevato con ricorso depositato il 28 marzo 1995 ed iscritto al n. 52 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che con il ricorso in esame, il Consiglio superiore della magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò autorizzato con delibera consiliare del 16 febbraio 1995, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I^, nonchè del Ministro di grazia e giustizia, in relazione agli atti in epigrafe indicati; che, in particolare, il ricorrente, lamentando la lesione delle attribuzioni garantite dall'art. 105 della Costituzione in ordine alla nomina dei magistrati agli uffici direttivi, chiede che questa Corte, ritenuto ammissibile il conflitto, annulli tutti gli atti impugnati dichiarando che "non spetta al TAR del Lazio alcun potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, nè di disporne la sostituzione attraverso la nomina di commissari ad acta", e, inoltre, che "non spetta al Ministro di grazia e giustizia, nè al suo delegato, di sostituirsi al Consiglio superiore della magistratura nelle sue attribuzioni in ordine alla nomina dei magistrati agli uffici direttivi".

CONSIDERATO che questa Corte, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato la cui risoluzione sia ad essa demandata, con riferimento alla presenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiamati nel primo comma del medesimo art. 37; che, per quanto concerne i requisiti soggettivi, va innanzitutto riconosciuta la legittimazione del Consiglio superiore della magistratura a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 della Costituzione; che, del pari, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, il TAR del Lazio, in quanto organo della giurisdizione, deve essere considerato legittimato a resistere, mentre deve escludersi la legittimazione passiva del Ministro di grazia e giustizia, poichè, nel presente conflitto, non è l'esercizio delle competenze determinate dall'art. 110 della Costituzione -- in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia -- che viene assunto come causa di menomazione delle attribuzioni rivendicate dal ricorrente, bensì l'adozione di alcuni provvedimenti, da parte del Ministro, nella semplice qualità di commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, e da questi specificamente predeterminati nel contenuto; provvedimenti che, in quanto tali, risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili, ai fini che qui interessano, al detto organo giurisdizionale; che per quanto concerne i requisiti oggettivi viene prospettata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al Consiglio superiore della magistratura sullo status dei magistrati (art. 105 della Costituzione) ad opera di un atto del potere giudiziario; che, in conclusione, in questa fase delibativa, il ricorso va dichiarato ammissibile nei confronti del TAR del Lazio, restando impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo all'ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del TAR del Lazio in relazione a tutti gli atti in epigrafe indicati; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al TAR del Lazio, in persona del Presidente in carica, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/05/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/05/95.