ORDINANZA N.206
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Tribunale di Verbania nel procedi mento civile vertente tra Claudio Cabassa ed altri e Giacomo Martinetti iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1994. Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
RITENUTO che il Tribunale di Verbania, con ordinanza emessa il 23 marzo 1989, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 14 luglio 1994, nel corso di un giudizio civile volto ad ottenere il pagamento della indennità di cui all'art. 2047 del codice civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ricomprende tra le persone processualmente incapaci che non hanno il libero esercizio dei loro diritti gli infermi di mente non interdetti nè inabilitati nè muniti di tutore provvisorio; - che a parere del giudice a quo la norma impugnata, con il riferirsi solo ai soggetti legalmente incapaci, da un lato, si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'incapace legale e l'incapace naturale e, dall'altro, con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non assicura a quest'ultima categoria di soggetti la necessaria assistenza in giudizio; - che nessuna parte privata si è costituita nè ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione rilevando che qualsiasi limitazione della capacità processuale per gli incapaci naturali si giustifica solo nei casi in cui l'infermità sia tale da poter dar luogo ad un procedimento d'interdizione o inabilitazione e che per l'interdicendo e l'inabilitando il nostro ordinamento già prevede la figura del tutore e del curatore provvisorio; - che, conseguentemente, la norma impugnata non crea alcuna disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali trattandosi di situazioni differenziate che richiedono una diversificata disciplina, nè è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa degli infermi di mente garantito proprio dalla mancata estensione dell'incapacità processuale, al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione; - che, inoltre, essendo la tutela degli incapaci prevista quale tipica attribuzione del pubblico ministero, il giudice innanzi al quale è proposta una causa con una parte della cui incapacità naturale si dubiti, deve darne comunicazione al pubblico ministero affinchè agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/05/95.