Sentenza n. 201 del 1995

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SENTENZA N. 201

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento) -- come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 --, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1994 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Ileana Olivo contro la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento; udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; udito l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 7 luglio 1994 nel corso di un procedimento promosso da Ileana Olivo contro la Provincia autonoma di Trento, diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione del congedo straordinario senza assegni per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento) -- come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 --, nella parte in cui non prevede per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. La disposizione denunciata, nel disciplinare il congedo straordinario non retribuito, prevede che il dipendente provinciale può essere collocato in congedo straordinario non retribuito fino ad un anno per gravi ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio, senza che tale periodo sia computato ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. Manca invece la specifica previsione di un congedo senza assegni (ma utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza) per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, che l'art. 2 della legge n. 476 del 1984 consente ai pubblici dipendenti per la durata (non inferiore a tre anni) dei corsi. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, dopo avere respinto con sentenza parziale il motivo di ricorso basato sulla mancata applicazione della legge statale relativa alle borse di studio ed al dottorato di ricerca nelle Università, considerando il congedo straordinario istituto compreso nella materia dell'ordinamento del personale, attribuita alla competenza della Provincia (art. 8, numero 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ritiene che la diversa disciplina prevista per i dipendenti provinciali rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca costituisca per essi una concreta e reale discriminazione, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. È intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per la non fondatezza della questione. La Provincia ritiene che la disciplina dettata dal legislatore provinciale nell'esercizio della propria competenza primaria, in difformità da quanto previsto dalla legge statale per i dipendenti il cui ordinamento rientra nella competenza dello Stato, non può essere considerata in contrasto con il principio di eguaglianza, mancando il presupposto della confrontabilità delle due situazioni, diverse proprio in quanto soggette a due diverse potestà legislative. Nell'udienza di discussione la Provincia ha prospettato l'inammissibilità della questione, tenendo conto che la disciplina statale indicata quale termine di comparazione per la valutazione della disparità di trattamento sarebbe inidonea al raffronto, trattandosi di una norma eccezionale.

Considerato in diritto

1. La questione di legittimità costituzionale concerne la disposizione dell'ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento che, disciplinando il congedo straordinario non retribuito (art. 142 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni), non prevede che il dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia collocato, per la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, con il periodo di congedo utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza, così come stabilisce per i pubblici dipendenti l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ritiene che la disciplina dettata dalla legge statale non sia applicabile ai dipendenti della Provincia, giacchè l'istituto del congedo straordinario è compreso nella materia dell'ordinamento del personale di competenza della Provincia autonoma (art. 8, numero 1, dello Statuto speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Deduce pertanto la violazione del principio di eguaglianza, venendo i dipendenti della Provincia di Trento discriminati nel godimento di tale beneficio rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati.

2. Dovendo verificare se la disposizione statale sul congedo straordinario per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, proposta quale termine di comparazione, sia idoneo parametro di raffronto per valutare la denunciata disparità di trattamento tra pubblici dipendenti, è necessario preliminarmente determinare l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984. Questa disposizione, compresa nella legge che detta norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, regola la condizione di chi è ammesso ai corsi di dottorato ed è titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza distinzione alcuna quanto all'amministrazione di appartenenza. Ciò in ragione della necessità di rendere effettivo lo svolgimento delle attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica; attività e studi che rispondono all'interesse, costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica. Al formale inserimento nel contesto della disciplina della ricerca scientifica e dell'Università corrisponde la sostanziale finalità della norma di disciplinare un profilo soggettivo dei corsi di dottorato. Questi richiedono un impegno assorbente di chi li frequenta, in corrispondenza ad un elevato onere organizzativo e didattico da parte delle istituzioni universitarie che vi provvedono, con un limitato numero di posti, programmati in relazione alle esigenze di sviluppo e di incremento della ricerca scientifica. In questo contesto la disposizione relativa al congedo straordinario ha carattere di norma speciale, che disciplina un aspetto considerato necessariamente connesso all'attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate ai corsi di dottorato, con effetti consequenziali sullo stato giuridico del pubblico dipendente ammesso ai corsi. La disposizione considerata fa quindi corpo con la materia della ricerca scientifica e dell'Università, compresa nelle competenze dello Stato, e non costituisce utile elemento di comparazione della specifica disciplina relativa allo stato giuridico del personale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento) -- come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 --, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.